Agevolazioni

Rientro dei cervelli, modalità di fruizione del beneficio


L'Agenzia fornisce chiarimenti anche in merito alle modalità di fruizione del beneficio da parte del lavoratore nell'ipotesi in cui la presentazione della richiesta al datore di lavoro avvenga oltre il termine dei tre mesi dall'assunzione e, pertanto, il datore di lavoro abbia ritenuto (conformemente a quanto chiarito dalla circolare n.14/2012) di riconoscere il beneficio solo a partire dal primo periodo di paga dell'anno successivo.
Realizzandosi tale ultima ipotesi, si poneva il dubbio se il beneficio relativo alle retribuzioni percepite nell'anno di assunzione e non "detassate" dal datore di lavoro, possa essere richiesto dal dipendente (ovviamente qualora ne ricorrano i presupposti) in sede di dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo di imposta oppure se, al fine di "recuperare" l'agevolazione, il dipendente debba obbligatoriamente presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR n.602/1973.
Viene ammesso dall'Agenzia che il recupero dell'agevolazione da parte del lavoratore possa essere effettuato anche attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi dal parte del contribuente.
Si rileva inoltre che in questa ipotesi nella casella 1 del CUD dovrà essere riportato l'ammontare del reddito imponibile non ridotto (quindi il 100 per cento e non l'ammontare "abbattuto" come avviene nei casi ordinari), mentre nelle annotazioni, con il codice BM, deve essere indicata la quota non imponibile (70% o 80% a seconda dei casi) nonché la segnalazione che per usufruire dell'agevolazione il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
Tale modalità di compilazione del CUD consente infatti al lavoratore di chiedere il riconoscimento del beneficio presentando la dichiarazione dei redditi (730 o Unico) indicando l'apposito codice (1) nella casella relativa ai "casi particolari" nel quadro RC.
A questo proposito si ritiene che, a seguito del chiarimento fornito dall'Agenzia in base al quale i sostituti non sono responsabili del riconoscimento dell'agevolazione in presenza di apposita richiesta rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 renderà, nel futuro, i datori di lavoro più tranquilli anche in merito alla certificazione con il modello CUD degli importi non imponibili da detassare in sede di dichiarazione.
Per completezza si precisa inoltre che, oltre alla possibilità di fruire del beneficio in sede di dichiarazione dei redditi, la risposta all'interpello non esclude la possibilità di fruire dell'agevolazione anche recuperando, a seguito di presentazione di apposita istanza ex art. 38 del DPR 602 del 1973, le somme indebitamente versate nel caso in cui l'imponibile sia stato assoggettato a tassazione nella misura ordinaria.

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