Agevolazioni

Le norme incerte trasformano il bonus in penalità

di Nevio Bianchi

Dopo mesi di attesa e di incertezza la doccia gelata. L'Inps, a partire dal 1° gennaio 2013, indipendentemente dalla data di assunzione, non riconosce alcuna agevolazione contributiva alle aziende che hanno assunto lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di un licenziamento non collettivo, ma individuale, per giustificato motivo oggettivo. L'agevolazione , prevista dal Dl 148/1993, inizialmente solo per il 1993 è stata prorogata ininterrottamente fino al 2012. Poi è iniziata un periodo confuso che si sta concludendo in modo sconfortante in questi giorni. La proroga per il 2013 non c'è stata, ma l'Inps, tenendo conto degli stanziamenti fatti dal governo, ha prima comunicato che non avrebbe riconosciuto le agevolazione per i lavoratori iscritti regolarmente nel 2012, ma assunti nel 2013. Poi ha comunicato che probabilmente non avrebbe potuto riconoscere l'agevolazione per il 2013 neanche per i lavoratori assunti nel 2012, gelando le aziende che su quella riduzione dei costi avevano fatto affidamento. Per quest'ultimo aspetto si era però rimesso a ulteriori valutazioni del ministero del Lavoro e non aveva proceduto a recuperi precisando, con il messaggio 2889 del 27/02/2014 che la sospensione sarebbe cessata 1l 15/09/2014, dopodiché, in assenza di ulteriori eventi, avrebbe proceduto al recupero. La data è scaduta , non ci sono stati nuovi interventi e tutti i datori di lavoro che in perfetta buona fede, hanno effettuato assunzioni che ritenevano agevolate, dovranno versare i contributi pieni. È una brutta pagina che si va ad aggiungere a tante altre che hanno caratterizzato la normativa di questi ultimi anni , soprattutto in tema di provvedimenti che promettono riduzioni del costo del lavoro, poi attuati male, in ritardo, in modo incompleto e che finiscono per stravolgere i badget . E in questo periodo di sfrenata competizione, un errore di valutazione sui costi rischia di produrre danni pesantissimi.
Molte aziende sono ancora alle prese con la restituzione all'Inps delle agevolazione sui contratti di formazione e lavoro, legittimamente spettanti in base alla normativa nazionale ma che poi si sono rivelati non compatibili con la normativa comunitaria .
Altro episodio sconcertante è stata la gestione dei contratti di inserimento per quanto riguarda l'assunzione di lavoratrici. L'articolo 54 del decreto legislativo 276/2003 prevedeva la possibilità di assumere lavoratrici donne senza nessun altro requisito se non quello di risiedere in aree nelle quali il tasso di disoccupazione femminile era maggiore di quello maschile. Le aree geografiche dovevano essere individuate anno per anno , con decreti ministeriali . I decreti ministeriali sono stati emanati in modo più o meno tempestivo, fino al 2008. Poi silenzio assoluto. Nel 2011 ( legge n. 183/2011 ) si è capito che forse c'era qualche problema di nuovo con le norme comunitarie, dal momento che è stato aggiunto un nuovo requisito e cioè quello di essere " prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi". Che cosa significasse poi questo requisito, un po' criptico, è stato spiegato ben due anni dopo con il decreto del ministero del Lavoro del 20 marzo 2013 e con la circolare n. 34/2013 . Nel frattempo, le aziende che avevano assunto non sapevano se avrebbero potuto mai beneficiare delle riduzioni,né sapevano se potevano continuare ad assumere donne con contratto di inserimento. Sono riuscite a saperlo solo alla fine del 2013 , dopo la emanazione del decreto interministeriale 1° aprile 2013. Nel frattempo molti datori di lavoro, prudentemente, avevano rinunciato ad effettuare assunzioni con questa tipologia, così come, molto probabilmente, qualche altra azienda che ne avrebbe avuto diritto, ha chiuso le attività.
Situazione ripetuta per altre agevolazioni potenzialmente fruibili nel 2012, ma confermate solo nel 2014. Sulla Gazzetta ufficiale del 31 gennaio del 2014, è stato pubblicato il decreto 2 settembre 2013 con il quale sono stati prorogati al " 2012" una serie di benefici previsti dalla legge 191/2009 in caso di assunzione di lavoratori licenziati o sospesi. . Questo significa che le aziende hanno assunto nel 2012 lavoratori "potenzialmente" agevolabili , per tutto il 2012 e 2013 sono rimaste nel limbo, solo pochi mesi fa , in un contesto probabilmente diverso dal 2012, hanno ricevuto la conferma .
Ma anche quando la normativa si è abbastanza consolidata , a scoraggiare gli imprenditori e quindi a rendere scarsamente utilizzabili le agevolazioni alle assunzioni sono le procedure complicatissime, i requisiti richiesti e quindi i rischi che possono derivare dalla presenza o dalla assenza di situazioni non adeguatamente valutati. In particolare una vota assunto un lavoratore agevolato, incombe sempre il rischio che all'improvviso, dagli archivi dell'Inps spunti una modesta irregolarità contributiva o che qualche ispettore, in fase di accertamento ritenga che il Ccnl non venga applicato correttamente anche su un istituto non rilevante. Questo comporta , per l'imprenditore spesso ignaro, la restituzione di tutte le agevolazioni fruite con l'aggiunta di sanzioni ed interessi. come prevede il l'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

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