Agevolazioni

Decontribuzione fino a 6.200 euro

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Prende forma l'incentivo in favore dei contratti a tempo indeterminato. L'articolo 12 del testo della legge di stabilità 2015, nella versione disponibile ieri, contiene la disciplina a supporto della nuova misura finalizzata a promuovere occupazione stabile.

I datori di lavoro del settore privato (a eccezione degli agricoli) che, durante il prossimo anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015), effettueranno assunzioni a tempo indeterminato potranno contare, per un massimo di 36 mesi, su un esonero della contribuzione complessiva a loro carico, entro il limite di 6.200 euro annui.

L'incentivo non riguarderà le assunzioni in apprendistato, né quelle con contratto di lavoro domestico. Restano fuori dal beneficio anche i premi e i contributi Inail. La misura incentivante, seppure molto più agile e snella rispetto a quelle più recenti soggiace, comunque, ad alcune condizioni di accesso.

La facilitazione, infatti, non si rivolge ai lavoratori che, nei sei mesi precedenti (periodo mobile), siano stati occupati (presso qualsiasi datore di lavoro) con un rapporto a tempo indeterminato, requisito per il quale sarà necessaria un'opportuna verifica. Semaforo rosso, altresì, per le riassunzioni di lavoratori per i quali si sia già fruito del nuovo incentivo; fuori causa anche le assunzioni che riguardano lavoratori che, nei tre mesi precedenti l'entrata in vigore della legge (ottobre, novembre e dicembre 2014 - periodo fisso) abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro (anche per interposta persona), comprese le società collegate o controllate ex articolo 2359 del Codice civile. L'esonero, infine, non è cumulabile con altre misure di riduzione contributiva previste dal nostro ordinamento.

Da una prima rapida analisi della norma sembrano possibili alcune considerazioni iniziali. La prima considerazione riguarda l'entità della misura. Lo sgravio contributivo degli oneri aziendali, infatti, trova un suo limite annuale (e, quindi, di riflesso, mensile) in 6.200 euro. Se consideriamo che il carico contributivo datoriale è variabile in relazione al settore di operatività, in taluni casi, anche in base al limite dimensionale dell'azienda, ne deriva che potranno fruire dell'abbattimento totale, solamente i contratti che si attestano su una soglia retributiva limite (si veda la tabella). In caso di remunerazioni superiori superiori, l'esonero, quindi, per quanto sensibile, non potrà essere totale.

La previsione di un limite annuo sgravabile, inoltre, comporterà una scelta di campo riferita ai controlli. Dovrà, infatti, essere chiarito se sarà l'Inps a bloccare l'incentivo al raggiungimento del plafond, ovvero se il controllo sarà demandato ad aziende/intermediari; in questo secondo caso, potrebbero essere necessarie operazioni di conguaglio a fine anno.

Una terza considerazione riguarda il profilo economico. Per il finanziamento dell'incentivo sono previsti tre miliardi complessivi (uno per ciascuno degli anni 2015, 206 e 2017). Ne deriva che, in caso di massima fruizione della quota annua (6.200 euro), potranno trovare spazio circa 161mila assunzioni.

L'entrata in vigore del nuovo esonero comporterà la contestuale uscita di scena, dal 2015, delle agevolazioni previste dalla legge 407/90. Destinata alla sparizione anche la particolare facilitazione sull'apprendistato che prevede, in favore dei datori di lavoro che mantengono in servizio gli apprendisti, al termine del periodo di formazione, il prolungamento per altri 12 mesi del regime contributivo agevolato.

Da ultimo si rileva che i lavoratori interessati dall'incentivo non subiranno alcuna penalizzazione sul fronte pensionistico. La legge prevede una tutela che garantisce la copertura ai finipensionistici.

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