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Garanzia Giovani: istruzioni Inps sul pagamento diretto dell'indennità di tirocinio

di Michele Regina

La indennità prevista per i tirocini del Piano Garanzia Giovani sarà pagata dall'INPS per quelle Regioni che hanno aderito ad apposita convenzione. Lo chiarisce l'INPS, con messaggio 22 ottobre 2014, n. 7899.
Infatti quelle Regioni che hanno manifestato la volontà di avvalersi del servizio di pagamento dell'indennità di tirocinio del Piano Garanzia per i Giovani tramite l'INPS, dovranno sottoscrivere una convenzione nel rispetto di quanto segue:
- le Regioni compilano la parte di loro competenza e inviano la convenzione al Ministero del lavoro e politiche sociali, Direzione Generale Politiche Attive, Servizi per il Lavoro e la Formazione, mediante mail (DGPOFDIVIII@lavoro.gov.it) per una verifica e definizione del testo;
- il Ministero, verificato il testo, lo rinvia alla Regione e alla Direzione Regionale dell'INPS, per l'apposizione della firma digitale. Sarà la Regione dopo l'apposizione delle firme che la trasmetterà al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
- il Ministero, acquisita la Convenzione firmata dalle predette due parti, procederà poi a sottoscriverla.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attribuisce ad ogni ente regionale una somma per le somme da erogare ai fini del Piano di attuazione della Garanzia. L'Istituto eroga per Regione convenzionata l'indennità di tirocinio.
L'importo così individuato dalla Regione per l'indennità di tirocinio sarà trattenuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e versato anticipatamente all'INPS mediante diversi accrediti diretti sul conto corrente di Tesoreria centrale della Direzione Generale.
Le sedi al fine di effettuare i pagamenti delle indennità di tirocinio verificheranno l'importo complessivo che riceveranno in formato telematico e che contiene il file dei tirocinanti con l'importo dell'indennità da erogare a ciascuno e, quindi, verificare la effettiva capienza della provvista finanziaria.
In caso di incapienza della provvista finanziaria evidentemente la Direzione Regionale non potrà autorizzare le Strutture territoriali ad effettuare il pagamento dell'indennità e provvederà ad informare tempestivamente, via pec la Regione e, via posta istituzionale, la Direzione centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Questa Direzione informerà tempestivamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per rilevare l'esigenza della copertura finanziaria.
Il tirocinante può scegliere di essere pagato secondo una delle seguenti modalità:
- accredito su conto cc bancario o pt , provvisto di relativo IBAN, indicato dal tirocinante;
- bonifico cd. domiciliato cioè a mezzo Ufficio postale (competente in base alla residenza/domicilio, individuato tramite il codice di avviamento postale indicato dal tirocinante) .
Da un punto di vista fiscale tale somma è al lordo delle ritenute fiscali.
Infatti l'importo dell'indennità è considerato reddito assimilato a quello da lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c), del Tuir), pertanto, è soggetta a regime della tassazione corrente con le aliquote previste all'art. 11 del Tuir e con il riconoscimento delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir. L'Inps quindi rilascerà la certificazione unica dei redditi.
I destinatari dell'indennità di tirocinio saranno individuati con criteri e modalità di esclusiva competenza della Regione; pertanto, alla stessa saranno indirizzate le istanze volte ad ottenere l'indennità di tirocinio, nonché gli eventuali ricorsi contro le decisioni adottate.
Nessuna responsabilità grava sull'Istituto per pagamenti di indennità, coerenti con le informazioni fornite dalla Regione, risultanti poi indebiti. Il recupero degli importi eventualmente non dovuti sarà curato direttamente dalla Regione.
La Convenzione ha validità fino al 30 novembre 2018 quindi e potranno essere erogate le indennità di tirocinio per periodi fino al 30 ottobre 2018.

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