Agevolazioni

Stabilità, il nuovo bonus per neoassunti cancella quello per i disoccupati di lunga durata

di Michele Regina

Nel disegno di legge di stabilità per il 2015, nella stesura definitiva da sottoporre alle camere, all'articolo 12, comma 2, è prevista la soppressione dell'agevolazione per cassintegrati e di disoccupati di lunga durata per le loro assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Tale agevolazione – si ricorda - consiste nell'abbattimento del 50 % dei contributi INPS e premi INAIL per assunzioni al centro nord e del 100% nelle altre zone svantaggiate.
Gli addetti ai lavori e le imprese conoscono l'appeal di tale agevolazione che di recente con la Legge Fornero aveva avuto una qualche rivisitazione più espansiva con la chiarezza della non inclusione dei licenziamenti per giusta causa.
Ma il Ddl in questione, evidentemente per razionalizzare e recuperare somme per il nuovo sgravio triennale in vigore dal 2015 di 3 anni dei soli contributi, che sarà pari ad 8.060,00 euro annui, fa tabula rasa dell'agevolazione della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
È di tutta evidenza che dovrà essere fatta una valutazione approfondita della convenienza delle nuove agevolazioni rispetto all'eliminazione di altre, ma soprattutto capire se le nuove agevolazioni triennali, come quelle che si dovrebbero eliminare, saranno strutturali ovvero, come appare invero dall' ultima e chiara lettura del 1° comma del citato articolo 12, legate alle sole assunzioni del 2015. Si vedrà se l'iter parlamentare di approvazione consentirà, previo emendamenti, una variazione, rendendo strutturale il beneficio in discorso.
Ciò che è dato sapere ad oggi è che il nuovo sgravio prevede che ai datori di lavoro del settore privato, esclusi agricoli e domestici, per le assunzioni nel 2015, spetta uno sgravio dei contributi previdenziali per trentasei mesi.
I rapporti di lavoro incentivati sono esclusivamente quelli nuovi a tempo indeterminato ad esclusione dei contratti d'apprendistato. Non è obbligatorio, dalla lettura del testo, che il rapporto sia full time.
L'incentivo riguarda i contributi previdenziali, esclusi i premi Inail, e spettano entro il limite annuo di 8.060 euro in presenza delle nuove assunzioni con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
L'incentivo non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori per i quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
Pertanto se la legge – come è dato presumere- entra in vigore il 1° gennaio 2015 la persona da assumere non deve essere stata assunta da ottobre a dicembre 2014 dall'azienda o da società controllata o collegata ai sensi dell'articolo 2359 c.c. e nel rispetto delle limitazioni introdotte dalla Legge Fornero.
Ogni lavoratore potrà avere una dote di incentivo una sola volta.
Ciò vuol dire che se il rapporto con il nuovo incentivo dovesse cessare, il lavoratore riassunto non potrebbe far fruire dello sgravio un nuovo potenziale datore. Ma in questo caso si dovrà vedere come si esplica il beneficio e con quali condizioni e limitazioni.
Se così fosse il beneficio perderebbe un po' di smalto.
Inoltre lo sgravio non è cumulabile con altre agevolazioni.
Ma come si diceva l'argomento più problematico appare la soppressione di alcuni consolidati benefici per logiche di razionalizzazione e di cassa.
La legge 29 dicembre 1990, n. 407 relativamente all'agevolazione prevista in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi per CIGS andrebbe in pensione.
Tale agevolazione, che è stata/è strutturale, ha un forte appeal e tutela le fasce veramente deboli ed impatta sia su contributi che su premi assicurativi. Inoltre per il Mezzogiorno ed aree svantaggiate fornisce una dotazione di totale sgravio al 100 % per 3 anni, mentre per le altre zone è al 50%.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©