Agevolazioni

Legge di stabilità, il bonus raddoppia: 80 euro strutturali e bonus bebè per 3 anni

di Antonio Carlo Scacco

Il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), dal prossimo anno rende strutturale il bonus di 80 euro introdotto dal D.L. 24 aprile 2014 n. 66. La misura mira a rafforzare la politica di riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati e contestuale sostegno della domanda perseguita dall'esecutivo presieduto da Renzi, rendendo strutturale un provvedimento che era stato criticato proprio a causa delle incertezze circa il suo futuro. I limitati effetti sui consumi riscontrati finora, infatti, sono stati attribuiti in gran parte alla mancata percezione del bonus come stabile entrata aggiuntiva nel medio periodo da parte degli aventi diritto, con conseguente sua destinazione a fini diversi dalla spesa per consumi. Con la entrata in vigore della norma, viceversa, già da gennaio 2015 molti lavoratori dipendenti e assimilati avranno la certezza di contare nel medio-lungo periodo su una busta paga più ricca (anche considerando la eventuale monetizzazione del trattamento di fine rapporto nella retribuzione ordinaria). È opportuno notare che la novella, a differenza del vecchio bonus che aveva come limite temporale di applicabilità il 2014, non prevede date di scadenza.
La disposizione, contenuta nell'art. 4 del disegno di legge, sostituisce il comma 1-bis dell'art. 13 del Tuir che conteneva la previsione del “vecchio” bonus. Più in particolare è previsto per i titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente la cui imposta lorda, determinata su tali redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti, un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno pari a 960 euro (80 euro per 12 mensilità) se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro. Se il reddito è superiore a tale ultimo limite ma inferiore a 26.000 euro, il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 meno il reddito complessivo e l'importo di 2000 euro. Circa la verifica di tali limiti di reddito non rilevano le somme eventualmente erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (il TFR in busta paga). Il credito compete in relazione ai giorni lavorati nell'anno. Restano ferme le altre disposizioni già sperimentate con il vecchio bonus: il credito sarà riconosciuto in via automatica dai sostituti di imposta sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga e potrà essere recuperato in compensazione (art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241). Le eventuali riduzioni contributive non incidono sulle aliquote di computo delle prestazioni, ossia la percentuale che viene applicata alla retribuzione ogni anno per calcolare i contributi accumulati ed ottenere il montante contributivo individuale. Restano pertanto confermate le più favorevoli condizioni di utilizzo introdotte in sede di conversione del DL 66 dalla legge 89/2014. Dovrebbero altresì essere confermate (considerato che la norma non introduce novità in tal senso) anche le precisazioni fornite a suo tempo dalla Agenzia delle Entrate (circ. 11 luglio 2014, n. 22/E) circa la utilizzabilità del credito: la non applicabilità del limite di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ossia del limite massimo compensabile (attualmente a 700.000 euro ex art. 9, c. 2, del D.L. n. 35 del 2013) e la non applicabilità del divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

Il nuovo assegno ai bebè

Resta la delusione tra le categorie sociali ancora escluse dal bonus, in primis pensionati, incapienti e partite iva, nonostante le promesse circa una imminente estensione. Da segnalare tuttavia una importante novità a sostegno della natalità contenuta nell'art. 13. Sarà infatti riconosciuto per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro (lo stesso importo del bonus) erogato mensilmente dall'Inps a decorrere dal mese di nascita o adozione. Per averne diritto sarà necessario presentare apposita domanda. L'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo nonché dei limiti di reddito previsti per la fruizione del bonus per i lavoratori dipendenti e assimilati, e sarà corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare per i figli adottati. Rientrano nell'agevolazione i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno residenti in Italia. E' altresì necessario che i genitori non abbiano conseguito, nell'anno solare precedente a quello di nascita del bambino, un reddito complessivamente non superiore a 90.000 euro. Tale limite non opera nel caso di nati o adottati di quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare.
Qualche dubbio è stato avanzato circa la congruità dei fondi stanziati (202 milioni per il solo 2015) considerato che in Italia nascono circa 500 mila bambini ogni anno, ma fonti dell'Economia hanno assicurato che i fondi stanziati potranno essere integrati e tutte le domande saranno accolte.
Un apposito decreto interministeriale, previsto entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, stabilirà le necessarie disposizioni attuative. Come si ricorderà già la legge finanziaria per il 2006 (legge 266/2005) aveva previsto un cd “bonus bebè” di 1000 euro a favore dei nuovi nati, la cui applicazione tuttavia, stante l'incertezza circa i requisiti richiesti, provocò numerose polemiche e contestazioni.

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