Agevolazioni

Nessuna sanzione per le ritenute non versate nei territori colpiti dall'alluvione scorso 10 ottobre

di Massimo Braghin

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato in data 12 novembre 2014, il comunicato n. 255, con il quale rende noto che, relativamente agli eventi alluvionali che hanno colpito vari territori del nostro Paese nelle giornate dal 10 al 14 ottobre 2014, non verranno applicate sanzioni ai sostituti d'imposta in caso di impossibilità nell'adempiere al versamento delle ritenute entro le scadenze di legge.
Il MEF comunica, quindi, che l'Agenzia delle Entrate avrà il potere discrezionale di decidere in materia di eventuale non applicazione di misure sanzionatorie a carico dei sostituti d'imposta che, esercitando la propria attività professionale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali degli ultimi giorni (ovvero, dal 10 al 14 ottobre 2014), si fossero venuti a trovare nella situazione di procedere al versamento delle ritenute in ritardo rispetto alle scadenze ordinarie.
Il comunicato fa, dunque, riferimento, come già anticipato, agli eventi del mese di ottobre, che hanno colpito i territori delle regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Per gli eventi atmosferici che hanno colpito detti territori, è utile ricordare, a monte, il recente decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 ottobre 2014, che ha disposto la sospensione dei termini di versamento e degli adempimenti tributari, escludendo, però, le ritenute da operare e versare da parte dei sostituti d'imposta.
Il fine di tale comunicato è quindi quello di invitare l'Agenzia delle Entrate ad applicare l'art. 6 comma 5 del D. Lgs. n. 472/1997, che sancisce la non punibilità delle violazioni tributarie se le stesse sono state commesse in caso di forza maggiore; la causa di forza maggiore automaticamente esclude la responsabilità del soggetto agente. Le avverse condizioni climatiche rappresentano una tipica causa di forza maggiore.
E' utile ricordare che beneficiano del provvedimento di sospensione le persone fisiche e giuridiche che abbiano, rispettivamente, la residenza e la sede legale nel territorio colpito dall'evento alluvionale. Inoltre, rientrano fra gli adempimenti sospesi anche i versamenti derivanti dalle cartelle notificate dagli agenti della riscossione o da accertamenti esecutivi.

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