Agevolazioni

Garanzia Giovani: incentivo per le assunzioni dal 1° maggio 2014 e fino al 30 giugno 2017

di Paolo Rossi

La modifica (disposta con il Dd 63/14 del 2 dicembre 2014) interessa la decorrenza dell'incentivo, che nella versione precedente del decreto direttoriale 1709/2014 era limitata, con riferimento alla data iniziale, alla data di pubblicazione dello stesso decreto sul sito internet del ministero (avvenuta il 2 ottobre 2014), quando invece la norma avrebbe dovuto consentire l'accesso al beneficio anche per le assunzioni avviate da maggio 2014. Ora, dunque, il nuovo articolo 2, comma 5, del decreto in questione, rimettendo nel giusto ordine il termine di decorrenza iniziale, sancisce che «l'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° maggio 2014 e fino al 30 giugno 2017, nei limiti delle disponibilità finanziarie […]».


Per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° maggio 2014 e il 2 ottobre 2014, il Direttore generale del dicastero stabilisce che i datori di lavoro interessati al beneficio devono inoltrare un'istanza telematica preliminare di ammissione all'Inps, con le modalità che nei prossimi giorni saranno definite dallo stesso Istituto previdenziale.

Torna utile rammentare che con il “Programma Garanzia Giovani” il nostro Paese ha definito e sviluppato una strategia articolata su un insieme di azioni, la cui attuazione coinvolge gran parte delle Regioni e la Provincia autonoma di Trento. Una di queste azioni è costituita dalla previsione, nel limite di risorse determinate, di un incentivo per le assunzioni di giovani con specifici requisiti.

L'incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumono giovani registrati al Programma. Si tratta dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni cosiddetti Neet - Not Education, Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi, non occupati, né inseriti in un percorso di formazione. Ad ogni giovane inserito nel programma viene attribuito, a cura del Centro per l'impiego competente, dopo un colloquio preliminare, una cosiddetta “classe di profilazione”, che restituisce il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un'occupazione. Le classi previste sono quattro in totale, secondo una scala di valori crescenti, caratterizzati dalla stima di una difficoltà sempre più elevata:

- classe di profilazione 1: difficoltà Bassa, per la quale l'incentivo economico previsto è 1.500 euro;
- classe di profilazione 2: difficoltà Media, per la quale l'incentivo arriva fino a 3.000 euro;
- classe di profilazione 3: difficoltà Alta, per la quale l'incentivo può raggiungere 4.500 euro;
- classe di profilazione 4: difficoltà Molto alta, per la quale l'incentivo può arrivare fino a 6.000 euro.

Le assunzioni incentivate sono sia quelle a tempo determinato di durata pari o superiore a sei mesi, sia quelle a tempo indeterminato, anche qualora l'assunzione sia stata operata a scopo di somministrazione. L'incentivo spetta altresì per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
L'incentivo spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell'orario normale.
Al contrario, l'incentivo non spetta per i rapporti di apprendistato, di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.

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