Agevolazioni

Bonus ricerca: al via le domande

di Antonio Carlo Scacco

Dal 12 gennaio è possibile presentare le domande per l'accesso al credito d'imposta previsto dall'articolo 24 del DL 83/2012, con riferimento ai costi sostenuti per le assunzioni avvenute nel corso dell'anno 2013 di profili altamente qualificati: è l'effetto dei nuovi termini introdotti dal decreto direttoriale Mise del 10 ottobre scorso, a correzione dei termini indicati dal precedente decreto del 24 luglio.

Il credito è pari al 35 per cento dei costi aziendali sostenuti per le assunzioni a tempo indeterminato di personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera, purché equipollenti, e di personale in possesso di laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche.

Al contributo possono accedere, nella misura massima di 200 mila euro, tutte le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico e dal regime contabile adottato.

Per le sole imprese start-up innovative, gli incubatori certificati e le imprese con sedi nei territori interessati dagli eventi sismici del maggio 2012, si applica il regime cd. de minimis : i contributi fruibili da tali soggetti nell'arco di tre esercizi finanziari, variabili da 15 mila euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli a 200 mila, dovranno pertanto tenere conto di eventuali agevolazioni già ottenute a titolo di de minimis nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.

Il totale delle risorse stanziate per le assunzioni effettuate nel 2013 ammonta a quali 60 milioni di euro (decreto direttoriale 9 gennaio 2015), di cui 2 riservati alle start-up/incubatori e 3 alle imprese colpite dal sisma.

Le istanze, firmate digitalmente, possono essere presentate esclusivamente in telematica tramite la apposita procedura informatica CIPAQ presente sul sito del Ministero.

Per accedere è necessaria l'identificazione tramite codice fiscale e autenticazione tramite credenziali informatiche inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa.

All'istanza dovranno essere allegati i titoli accademici del personale assunto in formato “.p7m”, ossia in formato di documento elettronico firmato digitalmente, nonché il documento di certificazione contabile redatto dal revisore, da una società di revisione o dal collegio sindacale (anch'esso firmato digitalmente).

Per le start-up e gli incubatori è sufficiente, in luogo del documento di certificazione della documentazione contabile, apposita autocertificazione.

E' opportuno ricordare che costituisce motivo di revoca del credito d'imposta (in misura totale) il mancato incremento (quindi anche una riduzione o il solo mantenimento) dell'occupazione complessiva, avuto riguardo ai dipendenti a tempo indeterminato al netto dei pensionamenti, nei due (per le piccole e medie imprese) ovvero tre (per le grandi imprese) anni successivi a quello in cui si è verificata l'assunzione per la quale si è ottenuto il credito d'imposta.

Il dato occupazionale, secondo le precisazioni diramate con circolare Mise del 9 gennaio scorso, deve essere rilevato dal bilancio e dalla nota integrativa relativi all'esercizio precedente a quello in cui è intervenuta l'assunzione.

Per le imprese non tenute alla redazione del bilancio, il dato si rileva dal libro unico del lavoro (dipendenti a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre).

Eguale motivo di revoca è rappresentato dal mancato mantenimento del rapporto di lavoro con il personale qualificato, per il quale si è ottenuto il credito di imposta, per almeno due ( PMI) o tre anni (grandi imprese). In tal caso la revoca è solo parziale , ossia relativa al contributo ottenuto per il dipendente cessato, ma viene meno se l'impresa procede, entro sessanta giorni, alla sostituzione con personale avente le stesse caratteristiche, dandone tempestiva comunicazione al Ministero con apposita istanza firmata digitalmente.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©