Agevolazioni

Decontribuzione con acceso automatico

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

L'esonero contributivo, previsto dalla legge di stabilità, scalda i motori ma per la sua definitiva messa a regime, manca un altro tassello. Servono, infatti, le modalità di inserimento dei lavoratori nel flusso Uniemens e le istruzioni per rendere reale l'applicazione dello sgravio.
Chi ha assunto dal 1° gennaio 2015 a tempo indeterminato lavoratori che presentano le caratteristiche previste dalla norma, potrà accedere al beneficio e, stando alle anticipazioni, non dovrebbe inoltrare nessun'altra richiesta. La comunicazione di costituzione del rapporto di lavoro (Unilav) unitamente all'inserimento del lavoratore nel flusso Uniemens dovrebbero essere sufficienti. Il fine perseguito è quello di una partenza in discesa con l'eliminazione di lacci e lacciuoli per far si che le assunzioni possano più facilmente decollare. Un esordio di primo piano, per una forma di assunzione agevolata che si prefigge di prendere il posto d'onore.
D'altra parte, non va dimenticato che il suo ingresso nel panorama legislativo è coinciso con l'uscita di scena della riduzione contributiva prevista dalla legge 407/90. L'eventuale fallimento dello strumento non può essere ammesso ed è forse proprio per questo che gli enti competenti si sono impegnati nel cercare di spianare il passo, di aprire la via anche attraverso il superamento, in chiave politica di taluni, possibili ostacoli normativi. Così arriva l'apertura amministrativa alla stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato che affianca le nuove assunzioni. Questo sforzo, tuttavia, rischiava di essere vanificato dall'imbuto costituito dai principi previsti dall'articolo 4 della legge 92/2012. Uno su tutti si sarebbe frapposto al raggiungimento dell'obiettivo: quello che impedisce il riconoscimento di benefici contributivi a chi l'assunzione agevolata non la effettua spontaneamente ma vi ricorre perché obbligato (anche indirettamente) da norme e/o disposizioni contrattuali.
Per la prima volta dopo l'entrata in vigore della legge Fornero, si decide quindi di derogare a uno dei principi contenti nel citato articolo 4. Così facendo, si è aperta la via al riconoscimento dell'esonero a favore dei datori di lavoro che assumono/stabilizzano anche se in attuazione di un obbligo preesistente. Non era, tuttavia, possibile superare alcune regole più stringenti. Conseguentemente semaforo rosso alla conferma degli apprendisti e mantenimento del criterio che esclude dai benefici coloro che non sono in regola con il versamento dei contributi e che non rispettano i contratti e le norme in materia di lavoro.
In questa ottica di lancio semplificato della disposizione si evidenziano in controtendenza due particolari interpretazioni non strettamente in linea con la lettera della norma. La prima è quella di riparametrare il massimale annuo per i lavoratori part time, in relazione all'effettivo orario di lavoro svolto. La seconda è quella di suddividere per 12 il tetto massimo, individuando un limite mensile che per la sua gestione sembra essere più complicato.
Un contatore progressivo e individuale avrebbe permesso una gestione più snella. Resta il fatto che il nuovo impianto agevolativo, a supporto dell'assunzione/stabilizzazione, è ambizioso e il confronto con le altre tipologie già presenti sul mercato, lo connota come il più appetibile. L'auspicio è che il possibile successo di questa iniziativa legislativa preluda a una ripresa dell'occupazione nel segno di un rilancio dell'economia.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©