Agevolazioni

Domanda Aspi prodotta erroneamente dal lavoratore licenziato a seguito di procedura di mobilità

di Arturo Rossi

Nel caso di domanda di Aspi prodotta erroneamente dal lavoratore, licenziato a seguito della procedura di mobilità di cui all'articolo 4 della legge 223/91, la stessa può essere ritenuta utile ai fini della concessione dell'indennità di mobilità ordinaria di cui all'articolo 7 della legge 223/91, se l'esplicita richiesta di conversione in domanda di indennità di mobilità ordinaria viene fatta entro i termini decadenziali previsti per la presentazione della domanda di mobilità ordinaria.
Lo precisa l'Inps, con messaggio 5 marzo 2015, n. 1644, in seguito a segnalazioni relative a richieste di trasformazione delle domande di indennità di disoccupazione Aspi in quelle di indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia.
L'Istituto ricorda che al momento della presentazione della domanda, sia da parte del cittadino, sia da parte del patronato, viene offerto un specifico percorso informatico relativo a ciascuna prestazione, che fa presumere una particolare attenzione e conoscenza alla corretta individuazione dell'indennità di cui si presuppone aver diritto. Infatti, per quanto concerne i lavoratori collocati in mobilità la condizione di detti lavoratori è ben evidenziata dalla comunicazione obbligatoria Unilav del licenziamento collettivo, inviata dai consulenti del lavoro per conto del datore di lavoro; dalla lettera di licenziamento nella quale viene segnalato che lo stesso è avvenuto a seguito della procedura di mobilità e dall'iscrizione nelle liste di mobilità approvata dalla Commissione regionale per l'impiego, che può intervenire nei 68 giorni dal licenziamento.
Ne deriva che la conversione da Aspi in mobilità potrà essere fatta se l'esplicita richiesta avviene, come fatto cenno, entro i termini decadenziali previsti per la presentazione della domanda di mobilità ordinaria.
Per quanto riguarda la presentazione di domanda di indennità di disoccupazione Aspi o di mobilità, prodotta erroneamente dal lavoratore destinatario di trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui all'articolo 11 della legge 223/91 o della legge 451/994, l'esplicita richiesta di conversione dei citati trattamenti speciali deve essere ritenuta utile se prodotta entro il termine dei 24 mesi dalla data di licenziamento.
Nell'ipotesi di trasformazione della domanda di mobilità in Aspi viene ricordato che, nel caso di reiezione delle domande di indennità di mobilità gli operatori Inps oltre al motivo della reiezione dovranno inserire la nota in calce con la quale si offre l'opportunità di trasformare la domanda i mobilità in quella di indennità di disoccupazione Aspi, che si riporta "Essendo stati riscontrati tutti i requisiti e le condizioni per il riconoscimento del diritto dell'indennità di disoccupazione ASpI, la invitiamo ad esprimere la volontà di trasformare la domanda di mobilità presentata il ………………..in domanda di disoccupazione ASpI."

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