L'esperto rispondeAgevolazioni

Conversione agevolata nella stessa azienda

La domanda

La legge 190/2014 riconosce il beneficio contributivo triennale anche per la stabilizzazione del rapporto di lavoro a termine nei casi in cui avvenga la trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato. Se un rapporto a termine sorge nell'anno 2015 e viene trasformato a tempo indeterminato sempre nell'anno 2015, beneficia comunque dello sgravio triennale, oppure i contratti a termine devono essere precedenti la legge 190/2014?

Nulla impedisce che un contratto a termine, anche se stipulato a partire dal 1° gennaio 2015, possa essere trasformato a tempo indeterminato, purché ciò avvenga – per aver diritto all’esonero contributivo – entro il 31 dicembre 2015 e che ci siano ancora fondi a disposizione. Va poi ricordato che l'esonero non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge n. 190/2014. Inoltre, il lavoratore non deve aver avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti l’assunzione.

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