Agevolazioni

Rimpatrio dei lavoratori, in Gazzetta il nuovo regime fiscale

di Antonio Carlo Scacco

Nella Gazzetta Ufficiale 220 del 22 settembre 2015, è stato pubblicato il Dlgs 147/2015 con cui si è data attuazione alla delega contenuta nell'articolo 12 della legge 23/2014 circa la introduzione di norme mirate alla riduzione delle incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta, nonché a favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in linea con le raccomandazioni degli organismi internazionali ed Ue.

L'obiettivo dichiarato della norma di delega era rendere più appetibili gli investimenti nel nostro Paese da parte degli operatori esteri attraverso la eliminazione o la riduzione degli ostacoli che, tradizionalmente, esercitano un effetto dissuasivo: eccessiva onerosità e numerosità degli adempimenti burocratici, distorsioni e lacune legislative con conseguente incertezza normativa eccetera.

Alcune disposizioni, tra quelle contenute nel decreto legislativo 147, hanno rilevante interesse lavoristico. Più in particolare l'articolo 16 introduce una specifica disciplina di favore quanto alla tassazione del reddito da lavoro dipendente prodotto dai lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio italiano. La norma, non presente nella prima versione dello schema di decreto, è stata introdotta in un secondo momento a seguito di espressa sollecitazione della Commissione finanze della Camera, sull'esempio di quanto già avviene in altri Paesi dell'Unione che da tempo adottano regimi di vantaggio temporanei idonei a favorire l'attrazione di capitale umano particolarmente qualificato o patrimonializzato.

È bene ricordare che, in proposito, nel nostro ordinamento esiste già la legge 238/2010 che prevede incentivi fiscali, fino al 2017, per il rientro dei lavoratori in Italia (con effetti, per inciso, sostanzialmente irrilevanti). Sarà pertanto necessario procedere al necessario coordinamento, dal momento che la nuova norma non abroga espressamente le vecchie disposizioni. A tal fine provvederà un apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 5 gennaio 2016, che dovrà altresì stabilire le cause di decadenza dal nuovo beneficio.

L'agevolazione consiste nel far concorrere alla formazione del reddito complessivo soltanto il 70% del reddito da lavoro dipendente prodotto in Italia. Si tratta quindi di agevolazione inferiore a quella prevista dalla legge 238 che, invece, prevede sia una imponibilità limitata al 20 (per le lavoratrici) ed al 30 per cento (per i lavoratori), sia un maggior bacino di riferimento, non essendo limitata al solo lavoro dipendente. Per poter fruire della agevolazione il lavoratore deve trasferire la residenza in Italia, ossia, ai sensi dell'articolo 2 del Tuir, essere iscritto per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente oppure avere nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. In aggiunta si richiede che il lavoratore non sia stato residente nel territorio italiano nei cinque periodi di imposta precedenti al trasferimento nonché l'impegno a permanere in Italia per almeno due anni. L'attività deve essere svolta prevalentemente in territorio italiano presso un'impresa ivi residente, in forza di un rapporto di lavoro subordinato con la medesima instaurato (o con società controllanti o controllate).

Non ogni rapporto di lavoro dipendente sarà ammesso alle agevolazioni: del beneficio potranno usufruire solo i lavoratori che rivestono ruoli direttivi o in possesso di requisiti di elevata qualificazione e specializzazione (specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche/professionali saranno individuate dal decreto ministeriale di prossima emanazione). La agevolazione, in quanto regime di vantaggio temporaneo, è limitata al periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza ed ai quattro periodi successivi.

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