Agevolazioni

Somministrazione di lavoro, il Dlgs 150/2015 conferma i benefici contributivi all’utilizzatore

di Michele Regina

L’agenzia per il lavoro, in qualità di datore di lavoro, nel rispetto delle condizioni generali previste può beneficiare di agevolazioni per le assunzioni.
Già con le circolari dell'Inps nn. 128 e 137 del 2012, nn. 111 e 131 del 2013, n. 118 del 2014 e la n. 17 del 2015 sono state circoscritti i termini e le modalità operative per la fruizione, nonché le direttive per rispetto delle condizioni generali poste a monte a valle delle rispettive fruizioni, sia per l'agenzia quale datore, sia per l'utilizzatore delle prestazioni del lavoratore per il quale si beneficia di agevolazioni e/o sgravi.
La Circolare 128 del 2012 reca le modalità per la fruizione delle agevolazioni per le assunzioni anche tramite agenzia dei giovani in apprendistato, mentre la circolare 137 del 2012 indica le modalità e le condizioni generali di fruizione delle agevolazioni a valle della legge n. 92/2012 (legge Fornero ), che pone dei limiti regolando le stesse nell'ambito di rapporti di lavoro somministrato con uno stesso utilizzatore o diversi utilizzatori relativamente alle agevolazioni previste dalla legge n. 223/1991 e dalla legge n. 407/1990 (limitatamente al periodo di vigenza di detta legge, cioè fino al 31 dicembre 2014 ); con la circolare n. 111 del 2013 sono state fornite istruzioni per le agevolazioni delle assunzioni di over 50enni e donne, mentre con la circolare n. 131 del 2013 sono state fornite istruzioni per gli incentivi legati alle assunzioni a tempo indeterminato di under 30 anni ( con la particolarità della fruizione esclusa per i periodi di disponibilità); la circolare 118 del 2014 tratta degli incentivi per le assunzioni nell'ambito del Programma garanzia giovani e con la Circolare 17 vengono fornite infine istruzioni operative per le assunzioni a tempo indeterminato di cui alla legge di stabilità 190 del 2014 effettuate nel corso del 2015.
Oltre le agevolazioni di cui sopra si ricordano altresì quelle previste con la circolare 175 del 2013 per le assunzioni a tempo indeterminato di percettori di Aspi/Naspi (come confermato con il messaggio n. 4441 del 30 giugno 2015 dell'Inps), nonché quelle previste per le assunzioni in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, di paternità e parentale presso utilizzatori con meno di 20 dipendenti.
Non può non essere menzionata, sempre in rapida indicazione, l'agevolazione prevista per le erogazioni legate alla contrattazione di secondo livello che vedono le agenzie interessate ma limitatamente alle le missioni presso gli utilizzatori che hanno in atto tali erogazioni in virtù della contrattazione specifica degli stessi.
Le agevolazioni tutte di cui sopra si riverberano necessariamente sul costo del lavoro ribaltato all'utilizzatore, il quale per legge – e ciò era già previsto nel Dlgs 276/2003 e ora rimarcato nel Dlgs 81/2015 - è tenuto a ristorare il costo del lavoro sostenuto dall'agenzia per l'assunzione del lavoratore somministrato ed inviato presso lo stesso in missione lavorativa. L''utilizzatore fruisce indirettamente dell'agevolazione nell'ambito del servizio di somministrazione di cui si avvale e nel rispetto delle regole generali poste per la fruizione delle medesime agevolazioni sia per quanto riguarda l'agenzia che lo stesso utilizzatore. Il rispetto delle condizioni generali ineriscono in particolare l'agenzia, quale datore, ma senza dimenticare gli oneri in capo anche all'utilizzatore per il rispetto delle condizioni generali di lavoro e quelli imposti dall'articolo 4 della Legge 92/2012 .
Quanto appena detto viene ora confermato, senza ingenerare più dubbi eventuali e residuali, dal Dlgs 14 settembre 2015, n. 150 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2015, n. 221, S.O. n. 53) relativamente al capo III dello stesso decreto nel riordino degli incentivi alle assunzioni .
Ed infatti il decreto di che trattasi all'articolo 31, comma 1, lett. e) così recita:
e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore.

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