L'esperto rispondeAgevolazioni

Esonero triennale per il dipendente licenziato durante la prova

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Un dipendente avente i requisiti per essere assunto con l'esonero triennale viene assunto in una società con il contratto a tempo indeterminato e durante il periodo di prova (che era di 90 gg di calendario) viene mandato via solamente dopo 6 gg di calendario per mancanza di superamento del periodo di prova . Il dipendente perde i requisiti per essere assunto successivamente in un'altra azienda tenendo anche conto che non avendo superato il periodo di prova il contratto non si è " stipulato" il contratto a tempo indeterminato a tutti gli effetti di legge?

La risposta al quesito implica l’esame della natura giuridica del patto di prova all’interno del contratto di lavoro. Ai sensi dell’articolo 2096 c.c. “L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. …. Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro”. Si tratta, pertanto, di un elemento accidentale del contratto di lavoro ma non sono univoche le ricostruzioni circa la sua natura giuridica. Accennando solo alle ricostruzioni più diffuse, secondo taluni sarebbe una condizione sospensiva, per cui la stabilità del contratto di lavoro si realizzerebbe solo al suo superamento; secondo altri sarebbe invece una condizione risolutiva, per cui il contratto sarebbe già stabile fin dall’inizio. La scelta dell’una o l’altra delle ricostruzioni accennate è fondamentale ai fini della soluzione del quesito. Se si accetta l’ipotesi della condizione sospensiva, il contratto a tempo indeterminato non può dirsi stabile fino all’espletamento positivo della prova, nel caso in cui questa sia dedotta nel contratto (l’esperimento della prova deve risultare da atto scritto). Nell’altra ipotesi il contratto è stabile fin dall’inizio. Queste considerazioni preliminari devono essere lette in funzione di una delle condizioni ostative previste dalla legge 190 alla fruizione dell’esonero, ossia la necessità che il lavoratore nei sei mesi precedenti non sia risultato occupato a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro. Solo accettando l’ipotesi del patto di prova come condizione sospensiva, infatti, il suo mancato superamento non dovrebbe inficiare la possibilità che il dipendente sia successivamente assunto da altro datore a tempo indeterminato e che il rapporto benefici dell’esonero contributivo (ovviamente nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla legge). A noi sembra che tale soluzione interpretativa sia preferibile: differentemente non risponderebbe a semplici criteri di equità la perdita della agevolazione nel caso in cui il lavoratore risultasse essere stato occupato nei sei mesi precedenti per (ad esempio) un solo giorno, durante il periodo di prova, e poi avesse interrotto il rapporto per mancato superamento della prova medesima. Tuttavia è bene ricordare che, allo stato, non esiste una interpretazione ufficiale che avalli tale ricostruzione. La circolare Inps n. 17 del 2015 infatti, recante le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo, non affronta la questione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©