Agevolazioni

La legge di stabilità rilancia il welfare aziendale

di Cristian Valsiglio

La legge di Stabilità 2016 valorizza i sistemi defiscalizzati di welfare aziendale e di flexible benefit anche fornendo soluzioni a interpretazioni particolarmente rigide dell'agenzia delle Entrate che di fatto avevano sfavorito il ricorso a questi strumenti.

La norma si caratterizza per tre filoni distintivi:
1) modifica dell'articolo 51 del Tuir in riferimento alle norme collegate al welfare aziendale;
2) introduzione della possibilità di concedere i servizi tramite documenti di legittimazione cartacei o elettronici;
3) introduzione della possibilità di trasformare i premi detassati in welfare aziendale.

Modifica del Tuir

In merito al primo filone, la nuova disposizione, in vigore dal 1° gennaio 2016, prevede tre aree di intervento.
1) Le opere e i servizi individuati dall'articolo 100 del Tuir, ossia «per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto». Questi servizi non saranno imponibili dal punto di vista fiscale e contributivo se: offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 del medesimo Tuir; dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.
La nuova riformulazione della lettera f) del comma 2 dell'articolo 51 del Tuir pertanto definitivamente chiarisce che il welfare aziendale “agevolato” può essere previsto non solo da un comportamento unilaterale del datore di lavoro (in questo senso il riferimento a «volontariamente» e successivamente a «regolamento aziendale» risulta pleonastico) ma anche da un accordo sindacale. Restano invariate le altre condizioni in linea con le vecchie interpretazioni dell'agenzia delle Entrate in merito al riferimento di categoria, da intendersi non in modo rigido ma come gruppo omogeneo di dipendenti, di familiari in base all’articolo 12 e di servizi concessi dal datore di lavoro anche tramite strutture terze.

2) Le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.
La modifica alla lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 51 del Tuir risulta radicale ed è volta, da un lato a dare chiarimenti e dall'altro ad ampliare i servizi impattati. Ad essere agevolate (sempre fiscalmente e contributivamente) continuano ad essere sia le «somme», sia i «servizi e le prestazioni»; è precisato che a essere agevolate saranno anche le scuole materne, nella versione precedente erroneamente non citate e pertanto escluse dall'agevolazione in virtù di una interpretazione molto rigida della Corte costituzionale (sentenza 344/2008). L'agevolazione è estesa anche ai servizi integrativi e di mensa, alla frequenza di ludoteche e centro estivi e invernali. Resta confermata l'agevolazione per le borse di studio concesse ai familiari.

3) Le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12. Questi servizi, individuati dalla lettera f-ter) del comma 2 dell'articolo 51 del Tuir e già rientranti nel concetto più esteso di «servizio assistenziale», possono essere agevolati anche sotto forma di rimborso delle spese effettivamente effettuate in quanto sono agevolate anche le «somme» ad essi riferibili.

Voucher

In merito al secondo filone, la legge di Stabilità aggiunge il comma 3-bis all'articolo 51 del Tuir affermando che «ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale». La disposizione consentirà la formazione di piani di welfare aziendale anche in aziende di medio-piccola dimensione. E' opportuno, tuttavia, che, pur nella fermezza della tracciatura della spesa per evitare abusi non nello spirito della norma, la disposizione venga valorizzata con interpretazioni estensive da parte degli enti competenti in modo da favorirne l'utilizzo senza porre ostacoli e dubbi all'operatività.

Il premio diventa welfare

L'ultimo filone sicuramente è quello più innovativo. Il dipendente potrà trasformare, in parte o totalmente, il premio di produttività detassato in “premio sociale” volto a servizi di welfare aziendale. Tale soluzione, da sempre osteggiata dall'agenzia delle Entrate, ora è normata seppur con qualche vincolo e con un forte deficit: l'impossibilità di esentare contributivamente le predette somme o servizi.

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