Agevolazioni

Codice tributo per il credito d’imposta Irap di chi non ha dipendenti

di Matteo Ferraris

Con la risoluzione 105/E/2015, l'agenzia delle Entrate ha approvato e pubblicato il nuovo codice tributo 3883 riservato ad attuare una delle innovazioni in materia di Irap introdotte dalla legge di Stabilità 2015: il credito d'imposta per le imprese che non impiegano lavoratori dipendenti.

Come si ricorderà, il governo nell'ambito della strategia di compressione del cuneo fiscale, è intervenuto fortemente sull'imposizione fiscale che colpiva il costo del lavoro sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014. Dopo molteplici interventi che nel corso degli anni e con strumenti talora complicati e innovazioni graduali, il nuovo intervento, efficace dal 2015, è stato radicale: il costo del lavoro a tempo indeterminato non rileva ai fini della base imponibile Irap. Il costo del lavoro stabile, dunque, non comporta un costo fiscale per il datore di lavoro.

L'obiettivo dell'intervento era, dunque, molto chiaro. Con l'intento di non operare discriminazioni tra soggetti economici, l'articolo 1, comma 21, della legge 190/2014 ha previsto l'introduzione di un credito d'imposta nella misura del 10% a favore dei soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del Dlgs 446/1997 e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

Nel sottolineare che i beneficiari non sono solo i soggetti imprenditoriali poiché sono agevolati anche gli esercenti arti e professioni, rammentiamo quanto chiarito con la circolare 22/E/2015: il riconoscimento del credito d'imposta deriva dalla circostanza che i contribuenti non dispongano di lavoratori dipendenti; il beneficio spetta solo in favore dei soggetti che non si avvalgono in alcun modo di personale dipendente, a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata [tempo determinato/indeterminato].

La nuova risoluzione chiarisce alcune regole di compensazione del credito d'imposta che potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale, ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 241/1997, a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione Irap. E' questa la ragione per cui l'operatività del codice tributo decorre dal 1° gennaio 2016.

Il codice tributo “3883” è denominato “Irap – utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2014, n. 190” e deve essere esposto nella sezione “Regioni”, associato al codice regione. In ragione della tipologia di beneficiari nella remota ipotesi in cui siano soggetti multilocalizzati, seguendo le regole generali Irap il credito sarà fruito necessariamente in relazione alla regione in cui il soggetto ha il proprio domicilio fiscale.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l'anno d'imposta cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

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