L'esperto rispondeAgevolazioni

Rientro dei cervelli, le regole per il 2016

di Andrea Costa

La domanda

Ho un ricercatore rientrato in Italia con un contratto a progetto dal 2013 al 2015 usufruendo delle agevolazioni fiscali previste per il rientro dei cervelli. Ha preso la residenza in Italia e la sta mantenendo. L’azienda vorrebbe proporgli un nuovo contratto di collaborazione, sempre come ricercatore in ambito scientifico per il 2016. La normativa prevedeva che «il beneficio decorre dalla data di assunzione e comunque per un periodo intercorrente dal 28 gennaio 2011 al 31.12.2015 ». Con il nuovo contratto di collaborazione con decorrenza 2016 , il ricercatore che ha mantenuto la residenza in Italia, può ancora usufruire della tassazione agevolata prevista per il rientro dei cervelli ? In caso affermativo, di che entità è l’agevolazione?

La risposta al quesito non è di immediata e sintetica soluzione, richiedendo una serie di considerazioni preliminari e ulteriori approfondimenti, soprattutto con riferimento all’attività da svolgere nel 2016 ed alle interrelazioni con l’attività prestata dal 2013 al 2015. Occorre sin da subito evidenziare come la materia sia stata oggetto di numerosi interventi da parte del legislatore e che, nel momento in cui si scrive, la normativa non è stata ancora delineata in tutti i suoi elementi. Un primo aspetto riguarda la legislazione applicabile al caso di specie. Dalla normativa richiamata nel quesito è possibile dedurre che al ricercatore in questione abbia trovato applicazione, dal 2013 al 2015, la disciplina agevolativa introdotta dalla L. 30 dicembre 2010, n. 238 - e non quella dedicata ai ricercatori residenti all’estero ex articolo 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 – applicabile anche nei confronti dei collaboratori a progetto in virtù del richiamo della circolare n. 14/E del 4 maggio 2012 (oltremodo opportuno, in quanto, ad avviso dello scrivente, una interpretazione letterale del disposto normativo poteva portare ad una loro esclusione). Come anticipato, l’efficacia della legge è stata oggetto di più interventi legislativi. Difatti, le agevolazioni dapprima previste fino al 31 dicembre 2013, sono state prorogate sino al 31 dicembre 2015 dal D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, e poi nuovamente differite al 31 dicembre 2017 dall’articolo 10, comma 12-octies, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, il c.d. decreto “Milleproroghe”. Successivamente, l’articolo 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese, ha provveduto ad abrogare, dal 7 ottobre 2015, le norme del D.L. n. 192, riportando l’efficacia delle agevolazioni previste dalla L. n. 238/2010 al 31 dicembre 2015, ed introducendo un nuovo regime speciale volto ad agevolare l’entrata dei lavoratori dall’estero, i c.d. “impatriati”, tra i quali vengono ricompresi anche quelli “rimpatriati” rientranti nell’ambito di applicazione soggettivo della L. 238. Il legislatore è da ultimo intervenuto con il comma 259 dell’articolo 1 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 – la Legge di stabilità 2016 – estendendo fino al 2017 gli effetti dell’agevolazione accordata dalla L. n. 238/2010 nei confronti dei soggetti che abbiano trasferito la propria residenza in Italia entro il 31 dicembre 2015. Le disposizioni contenute nella L. n. 238/2010 possono dunque essere applicate ancora per il 2016 ed il 2017, ma è offerta la possibilità ai lavoratori di poter optare per la nuova disciplina, così come delineata dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015, con le modalità che verranno definite da un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro fine marzo 2016. Dunque, coloro che già beneficiavano delle agevolazioni hanno a disposizione due alternative, diversamente da quanto previsto per i nuovi ingressi 2016 che avranno a disposizione unicamente la soluzione offerta dall’articolo 16, con il trasferimento della residenza fiscale e il concorso a tassazione del reddito complessivo ai fini IRPEF del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia nei limiti del 70 per cento per cinque anni. Se per un rapporto di lavoro subordinato non si rilevano particolari problematicità nel confermare che delle agevolazioni è possibile beneficiare anche successivamente al 31 dicembre 2015, sempre nel rispetto dei nei limiti temporali individuati dalla legislazione in precedenza richiamata, nel caso di specie si ritiene che si possa continuare a beneficiare delle agevolazioni della L. 238 per ulteriori due anni, ovvero optare per la nuova disciplina prevista dall’articolo 16, a condizione che sia dimostrabile una assoluta continuità temporale e sostanziale tra il contratto a progetto stipulato dal 2013 al 2015 e il contratto di collaborazione in vigore dal 2016.

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