Agevolazioni

Super bonus per i tirocini trasformati in tempo indeterminato

di Antonio Carlo Scacco

Un nuovo super bonus per i datori che assumono a tempo indeterminato giovani che stiano svolgendo (o abbiano già svolto) un tirocinio nell'ambito del programma Garanzia giovani: lo prevede il decreto direttoriale 16 del 3 febbraio della direzione generale per le politiche attive del lavoro. La misura, cui saranno destinati 50 milioni di euro a valere su tutto il territorio nazionale, segue gli impegni assunti tre anni or sono, nelle linee guida sui tirocini in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, circa la predisposizione di misure di incentivazione per trasformare tirocini in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, avvenute dal 1° marzo al 31 dicembre del corrente anno purché il giovane:
a) stia svolgendo, o abbia svolto, un tirocinio (curriculare o extra-curriculare) avviato entro il 31 gennaio 2016 e finanziato nell'ambito del programma Garanzia giovani;
b) sia qualificabile “Neet” (acronimo che sta per not engaged in education, employment or training), cioè non inserito in un percorso di studi/formazione e non occupato.

L'importo del bonus è erogabile in 12 quote mensili e varia in funzione della classe di profilazione del giovane: dai 3mila euro (basso profiling) ai 12 mila (alto profiling).

Degna di nota è la previsione contenuta nell'articolo 7 del decreto che ne sancisce la integrale cumulabilità con altri incentivi economici/contributivi non selettivi, incluso pertanto l'esonero contributivo previsto dalle ultime due leggi di Stabilità (circolare Inps 17/2015). La cumulabilità con altri incentivi selettivi è invece consentita nella misura del 50 per cento “dei costi salariali”.

La agevolazione è soggetta al limite de minimis a meno che l'assunzione del giovane determini un incremento occupazionale netto, ossia un aumento del numero di dipendenti verificatosi presso l'unità lavorativa del datore interessato rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti (espressi in Ula). Le modalità di verifica dell'incremento, da effettuare ogni mese, sono state recentemente oggetto di chiarimenti da parte della circolare Inps 32 del 16 febbraio scorso. Oltre i limiti de minimis, la fruizione del bonus è legata al solo incremento occupazionale netto se il giovane ha una età compresa tra i 16 ed i 24 anni. Dai 25 ai 29 anni, è richiesta in aggiunta la presenza di almeno una delle seguenti tre condizioni: il giovane non deve avere da almeno sei mesi un lavoro subordinato o attività lavorativa autonoma/parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore a quello annuale minimo personale escluso da imposizione; non deve essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione/formazione professionale ovvero, alternativamente, avere completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ottenuto un lavoro regolare; infine non deve essere occupato in professioni/settori con tasso di disparità uomo-donna superiore almeno del 25% del tasso di disparità media uomo-donna di tutti gli altri settori, ovvero essere occupato in settori in cui il predetto differenziale sia di almeno il 25% , ferma restando l'appartenenza del giovane al genere sotto-rappresentato.

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