Sgravio triennale e diritto di precedenza
Il Ministero del Lavoro con interpello 7/2016 ha chiarito, in discontinuità con quanto richiesto dall’INPS (v. Circ. INPS. 137/2012), che, ai fini della fruizione degli sgravi a fronte di nuove assunzioni, in virtù dei vincoli normativi indicati dall’art. 31, co. 1, lett. a) e b) del d.lgs. 150/2015, il diritto di precedenza deve essere dichiarato per iscritto dal lavoratore e non sorge in assenza di una espressa indicazione di volontà. In particolare ai fini del quesito è bene ricordare che mentre la lettera a) sopra indicata prevede l’impossibilità di fruire di un’agevolazione in caso di assunzione per obbligo di legge; la lettere b) vincola il beneficio al rispetto del diritto di precedenza. Nel caso di specie, pertanto, l’autodichiarazione del dipendente di non volere esercitare il diritto di precedenza libera completamente il datore di lavoro; quest’ultimo infatti, così facendo, potrà usufruire del beneficio a fronte di nuove assunzioni (ex L. 190/2014 e L. 208/2015). E’ bene da ultimo chiarire che mentre il Ministero del lavoro con l’interpello sopra citato sembra soffermarsi solo sull’applicabilità del vincolo indicato nella lettera a) dell’art. 31 del d.lgs. 150/2015; le medesime considerazioni potrebbero essere fatte anche in considerazione del limite indicato nella lettera b).