Agevolazioni

Rideterminazione incerta per il bonus garanzia giovani

di Gianni Bocchieri


A due anni dalla partenza di Garanzia giovani, si sta componendo la disciplina dei bonus occupazionali della fase 2 del programma, iniziata lo scorso primo marzo.
La novità più rilevante di questa nuova fase riguarda l'attivazione di un “super bonus per la trasformazione di tirocini” in contratti di lavoro a tempo indeterminato di giovani dai 16 ai 29 anni, che abbiano svolto o stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare con il programma Garanzia giovani, purché avviato entro il 31 gennaio 2016 (decreto direttoriale del ministero del Lavoro 16/2016).
L'incentivo è riconosciuto dall'Inps nel limite dei 50 milioni di euro, stanziati a livello nazionale per le sole assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, realizzate entro il entro il 31 dicembre 2016. La circolare Inps 89/2016 precisa che sono incentivati anche i contratti di apprendistato professionalizzante di durata superiore ai 12 mesi, ma non le altre due tipologie di apprendistato duale. Nelle ipotesi in cui la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia inferiore a 12 mesi, l'importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto.
Il super bonus spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell'orario ordinario.
L'ammontare dell'incentivo è proporzionato alla fascia di profilazione, in cui viene collocato il giovane al momento della presa in carico da parte dell'operatore dei servizi per il lavoro ovvero alla fascia di profilazione in cui il giovane viene collocato dopo la nuova registrazione, nel caso di uscita dal programma dopo il tirocinio. Il suo importo è raddoppiato rispetto all'ordinario bonus per le assunzioni a tempo indeterminato: da un minimo di 3.000 euro per la fascia bassa, fino a un massimo di 12.000 euro per la fascia molto alta. È erogato dall'Inps in 12 rate mensili sulla base della procedura operativa descritta dalla circolare 89/2016 che prevede una preventiva comunicazione all'istituto di previdenza che verifica la sussistenza dei requisiti per la sua fruizione e l'ammontare del bonus da riconoscere al datore di lavoro che dovrà assumere il giovane entro i sette giorni successivi alla comunicazione dell'Inps dell'ammissibilità della richiesta di incentivo.
Come l'altro bonus occupazionale di Garanzia giovani, il super bonus tirocini è cumulabile con quello della legge di Stabilità per il 2016 (legge 208/2015) e con altri incentivi all'assunzione di natura selettiva nei limiti del 50% dei costi salariali complessivi. La circolare 89/2016 specifica che il super bonus può essere riconosciuto sullo stesso lavoratore per un solo contratto di lavoro e che non può essere cumulato con il bonus ordinario nel caso di assunzione dello stesso giovane, in quanto uno stesso giovane non può essere incentivato due volte. Invece, il datore di lavoro può fruire del super bonus per la trasformazione del tirocinio anche nel caso in cui il tirocinio di Garanzia giovani sia stato svolto presso un altro datore di lavoro.
Anche al “super bonus trasformazioni tirocini” si applica il regime del “de minimis” pari a 200mila euro nell'arco di tre anni. Oltre questi limiti, il super bonus spetta per le assunzioni dei giovani tra i 16 e i 24 anni che comportino un incremento occupazionale netto. Per le assunzioni dei giovani dai 25 ai 29 anni, oltre all'aumento occupazionale netto, è necessario che ricorrano altre situazioni oggettive e soggettive (assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; assenza di qualifica o diploma, mancanza di un'occupazione regolarmente retribuita nei due anni dal completamento della formazione a tempo pieno; assunzione in settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna, almeno pari al 25%).
L'incremento occupazionale netto non è richiesto nel caso di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro e licenziamento per giusta causa. Mentre è richiesto nel caso in cui il posto o i posti di lavoro occupati nei dodici mesi precedenti si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.
Sarà ora possibile per le imprese utilizzare il modello telematico “Gagi” opportunamente modificato dall'Istituto per proporre istanza di super bonus.
Però la circolare dell'Inps sul super bonus non risolve la questione relativa alla rideterminazione dello stesso in base alla durata effettiva del rapporto di lavoro in caso di conclusione anticipata, lasciando intendere che l'ammontare del bonus sarà ridotto solo nel caso di risoluzione anticipata entro i 12 mesi dalla stipula del contratto a tempo indeterminato.
Infine, sia per il bonus assunzioni che per il super bonus resta aperta la questione del calcolo dell'incremento occupazionale netto per fruire dell'incentivo oltre i limiti del “de minimis” nel caso di assunzioni in somministrazione. Nello specifico, andrebbe chiarito se l'incremento occupazionale vada calcolato sulla forza lavoro dell'agenzia per il lavoro somministrante ovvero sulla forza lavoro impiegata presso l'impresa utilizzatrice, considerato che la circolare 129/2015 dell'Inps relativa al bonus occupazionale aveva precisato che nelle ipotesi di somministrazione, i limiti sull'utilizzo degli aiuti “de minimis” si intendono riferiti al soggetto utilizzatore, cui spetta, quindi, l'onere della dichiarazione.
Per quanto riguarda le risorse ancora disponibili per i bonus di Garanzia giovani, secondo l'ultimo rapporto Isfol disponibile (marzo 2016, dati al 14 marzo) le domande confermate e definitivamente ammesse al beneficio ammontano a 32.141 unità. Le istanze confermate rappresentano il 63,6% di quelle complessivamente presentate. La restante quota o è in attesa di conferma o non ha ricevuto conferma per annullamento da parte del giovane o dell'impresa, per cancellazione a motivo di mancanza di requisiti o di scadenza dei termini.
Gli importi delle istanze confermate ammontano a circa 114 milioni di euro, pari al 72,91% delle risorse complessivamente programmate per la misura. In otto Regioni (Calabria, Emilia Romagna, Marche, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto) gli importi corrispondenti alle istanze confermate hanno superato le risorse programmate a livello regionale.

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