Agevolazioni

Imprese e professionisti, nuove agevolazioni per i beni in comodato

di Matteo Ferraris

Nessun beneficio per l'autovettura immessa su strada dal concessionario anche per motivi dimostrativi ma i beni in comodato possono essere agevolati. Queste sono solo due delle indicazioni fornite dall'Agenzia con la circolare 23/E in tema di maxiammortamento.
L'agevolazione interessa i nostri lettori in quanto agevola gli investimenti fatti da imprese o professionisti. Con riferimento agli esercenti arti e professioni, l'agevolazione è consentita alle attività di lavoro autonomo, anche se svolte in forma associata mentre il regime contabile non comporta esclusioni se la determinazione del reddito segue il criterio analitico, accedono, quindi, all'agevolazione le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni secondo il
- “regime dei minimi” (articolo 1, commi 96 e seguenti, della legge 244/2007);
-il “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011).
Sono, invece, esclusi i soggetti che applicano il cosiddetto “regime forfettario” (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014).
Un'ulteriore prospettiva è quella che monitora l'uso dei beni dentro le organizzazioni da parte dei dipendenti e collaboratori, nell'ambito professionale e, ove consentito, extra professionale. Sono, infatti, agevolati i beni utilizzati strumentalmente ai fini dell'attività imprenditoriale o professionale essendo, però, ammesso l'assegnazione in comodato a terzi esterni a tale organizzazione. L'agevolazione in tale ultimo caso dovrà seguire il criterio della strumentalità dell'uso ai fini del risultato economico prodotto dal soggetto che fruisce dell'agevolazione e che, in caso di verifica, dovrà darne prova.


L'agevolazione in sintesi
La circolare 23/E declina in modo organico i principi già delineati con la circolare (“tuttoquesiti”) 12/E/2016, espressamente richiamata e che ha già evidenziato come la legge di Stabilità 2016 agevoli la deducibilità connessa a quote di ammortamento e canoni di leasing, derivanti dall'acquisizione di beni materiali strumentali nuovi.
L'agevolazione che costituisce un incremento figurativo del costo del bene (pari al 40 per cento del medesimo) si fruisce attraverso un corrispondente “super ammortamento” fiscale applicato ai fini Ires e Irpef ma non ai fini dell'Irap. L'Agenzia, peraltro, chiarisce che la maggiorazione coinvolge le sole quote di ammortamento, non rilevando ai fini ai fini del calcolo della plusvalenza/minusvalenza derivante dalla cessione del bene.


Le soluzioni ai dubbi più significativi
Vediamo, ora, le soluzioni indicate dall'Agenzia ai dubbi operativi più ricorrenti.
La prima indicazione la troviamo nel paragrafo relativo ai soggetti ammessi dove viene precisato che nel caso di aziende affittate (o in usufrutto) l'agevolazione compete all'affittuario (o usufruttuario) se questi calcola e deduce gli ammortamenti (articolo 102, comma 8, del Tuir). Compete, invece, al concedente se il contratto deroga alle regole sulla conservazione della efficienza dei beni (articoli 2561 e 2562 del codice civile).
Viene, poi, chiarito che il beneficio spetta, oltre che per l'acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.

La norma impone che i beni agevolati siano “nuovi”. Su tale aspetto la circolare riprende precedenti orientamenti e chiarisce che:
- può essere oggetto dell'agevolazione anche il bene che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo; la novità non si perde se l'utilizzo del bene da parte del rivenditore è avvenuto ai soli fini dimostrativi (circolare 4/E del 18 gennaio 2002; circolare 44/E del 27 ottobre 2009; circolare 5/E del 19 gennaio 2015)
-perde il requisito della novità l'autovettura che sia stata immessa su strada dal concessionario anche per motivi dimostrativi;
-per i beni complessi realizzati con beni usati, il requisito della “novità” sussiste secondo il criterio della prevalenza;
-per i beni complessi realizzati con beni usati, il requisito della “novità” sussiste secondo il criterio della prevalenza.

Posto che l'agevolazione non produrrà effetti dopo il 31 dicembre 2016, è bene annotare che l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza segue (anche per gli esercenti arti e professioni) le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir. La circolare, a cui si rinvia, dettaglia ed esemplifica i diversi termini i relazione alle acquisizioni in leasing, con o senza clausola di prova, effettuate in economia o in appalto.
In relazione all'importo agevolato, esso corrisponde all'importo che residua dopo avere dedotto eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione (con rata di ammortamento ridotta o attraverso la tecnica del risconto contabile del contributo).

L'agevolazione è cumulabile con altre misure di favore degli investimenti, «salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente». Il criterio che governa l'agevolazione è squisitamente “fiscale”: la maggiorazione non risulta legata alle valutazioni di bilancio ed è correlata ai coefficienti di ammortamento fiscale. Si applicano, pertanto, le ordinarie regole secondo cui per i beni adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e all'uso personale del contribuente, la maggiorazione del 40 per cento rileverà non in misura piena, ma nella misura del 50 per cento.

Declinando tale concetto, è bene evidenziare l'esistenza di una regola specifica di attuazione dell'articolo 164 del Tuir. Non sono, infatti, agevolati i veicoli a motore assegnati in fringe benefit ai dipendenti ma sono incrementati i valori fiscali su cui computare gli ammortamenti relativi ai seguenti utilizzi:
-per le autovetture e gli autocaravan utilizzate da imprese e professionisti in genere, il limite di costo ammesso è elevato a 25.306,39 euro; il valore ammesso in deduzione è pari al 20 per cento di tale limite;
-per le autovetture e gli autocaravan utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio il limite di costo ammesso è elevato a 36.151,98 euro; il valore ammesso in deduzione è pari all'80 per cento di tale limite;
passano, poi, a 5.784,32 euro i valori di riferimento per i motocicli e a 2.892,16 euro per i ciclomotori.

Da ultimo, appare molto significativo l'impatto della misura relativa ai beni dal costo unitario non superiore a 516,46 euro. L'articolo 102, comma 5 e l'articolo 54, comma 2, del Tuir consentono a imprese e professionisti «la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute». Visto che, come già evidenziato in precedenza, la maggiorazione del 40% di cui al comma 91 opera «con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento», essa non influisce sul limite di 516,46 euro: la deduzione integrale nell'esercizio non viene meno neanche nell'ipotesi in cui il costo del bene superi l'importo di 516,46 euro per effetto della maggiorazione in questione.

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