Agevolazioni

Imprese della pesca, aiuti per il periodo di stop

di Paolo Rossi

Il Decreto in oggetto reca norme di attuazione del D.M. 6 agosto 2015 in tema di risorse e criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al D.M. 3 luglio 2015.

La norma è indirizzata particolarmente agli armatori autorizzati all'esercizio della pesca marittima con il sistema strascico, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che hanno arrestato temporaneamente la produzione e presentato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'apposita manifestazione di interesse per l'accesso ai benefici in questione. Ora, con il Decreto del Ministero delle politiche agricole 17 giugno 2016 (G.U. 29 giugno 2016, n. 150), viene richiesta ai medesimi soggetti un'integrazione alla manifestazione di interesse citata, i cui contenuti sono disciplinati all'art. 1 del Decreto.

Requisiti di ammissibilità all'aiuto - Al fine di ottenere l'aiuto, la norma richiede altresì una serie di requisiti (art. 2), tra i quali:
-l'armatore deve essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'unità da pesca, per la presentazione della manifestazione di interesse;
-il beneficiario deve essere in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio;
-l'unità deve essere regolarmente armata ed equipaggiata alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio;
-l'unità deve aver effettuato un'attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio;
-l'unità deve aver rispettato l'intero periodo di arresto temporaneo obbligatorio (art. 2, D.M. 3 luglio 2015);
-l'unità deve essere in possesso, alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio, del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca in corso di validità ed essere autorizzata all'esercizio dell'attività di pesca.

Attestazione del periodo di arresto - Per attestare il periodo di arresto, il D.M. richiede che entro 30 giorni dalla data di acquisizione dell'integrazione alla manifestazione di interesse, l'autorità marittima trasmette al Ministero, per ciascuna unità, la seguente documentazione:
-la manifestazione di interesse ricevuta, corredata dal documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e dagli eventuali allegati;
-l'integrazione alla predetta manifestazione corredata degli eventuali allegati;
-un'attestazione che certifichi il deposito dei documenti di bordo.

Modalità di composizione delle graduatorie - Il Ministero, verificata la disponibilità finanziaria, provvede a redigere una graduatoria che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Pubblicata la graduatoria, il Ministero predisporrà i decreti di impegno e pagamento seguendo l'ordine della graduatoria. L'aiuto sarà erogato in un'unica soluzione.
Il DM in commento fissa anche i criteri di selezione per la graduatoria (es: maggior numero di kW dell'imbarcazione; maggior numero di GT dell'imbarcazione).

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