Agevolazioni

Pesca, liquidazione e nuove risorse per gli ammortizzatori in deroga del 2015

di Michele Regina

La legge di Stabilità 2016 ha previsto uno stanziamento di 18 milioni di euro per il finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore pesca.
Proprio in adesione dello specifico accordo sottoscritto in sede governativa presso il ministero del lavoro l'11 luglio 2016, il decreto interministeriale 5 agosto 2016 ha disposto l'assegnazione della somma suindicata al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga fino a esaurimento delle risorse assegnate per le istanze riferite alla annualità 2015 e presentate non oltre il 25 gennaio 2016, come previsto dall' accordo governativo dell'8 giugno 2015.

L'Inps, con il messaggio 3357/2016, ha precisato che procederà alla liquidazione delle istanze riferite all'annualità 2015 secondo le indicazioni e le disposizioni fornite con il messaggio 5513/2015.

Per quanto concerne invece la presentazione e la gestione delle istanze relative a periodi di competenza annualità 2016, in considerazione della disciplina relativa ai requisiti soggettivi e alla durata massima della tutela, richiamata dal decreto ministeriale, l'Inps fornirà apposite indicazioni con separata e successiva circolare.

Con il messaggio 3361/2016, che riprende integralmente il messaggio 3357, l'Istituto precisa e puntualizza ulteriormente che le istanze per i periodi di competenza 2015, presentate entro il 25 gennaio 2016, dovranno essere autorizzate in procedura con il numero di decreto 91411, rispetto al quale sono operativi nella procedura Unico i controlli sul termine di presentazione delle domande.

Ricorda infine l'Istituto con quest'ultimo messaggio quanto ribadito in parte nel precedente, che in base al decreto interministeriale del 5 agosto 2016, e nel rispetto del decreto interministeriale 91411 del 7 agosto 2015, sono stati forniti i seguenti chiarimenti relativi ai presupposti della prestazione, che trovano applicazione per la liquidazione delle istanze riferite all'annualità 2015:
• la Cig è erogata, secondo le disposizioni in materia, al personale imbarcato, dipendente e socio lavoratore - di cui alla legge 142/2001 - delle imprese di pesca interessate dallo stato di crisi che ha investito il settore e che benefici di un sistema retributivo con minimo monetario garantito;
• il trattamento di integrazione salariale è riconosciuto in tutte le situazioni di crisi del settore pesca - anche collegate ai periodi di fermo biologico - in cui si renda necessario sospendere l'attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell'anno precedente;
• il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga non è riconoscibile agli armatori e ai proprietari armatori imbarcati sulle navi dai medesimi gestite, in quanto non è configurabile, nei loro confronti, un rapporto di lavoro subordinato;
• devono considerarsi validi gli accordi sottoscritti dalle parti sociali non solo presso le capitanerie di porto nelle quali sono iscritte le imbarcazioni, ma anche quelli siglati presso le capitanerie dove, per esigenze imprenditoriali, le imbarcazioni esercitino la propria attività;
• la clausola del minimo monetario garantito, prevista dagli accordi sottoscritti in sede governativa e nei relativi decreti, è un presupposto di legittimità sia dell'autorizzazione alla fruizione del trattamento di integrazione salariale che dell'erogazione dello stesso. Tale clausola deve, pertanto, non solo essere presente nei verbali di accordo sottoscritti presso le capitanerie di porto ma deve trovare coerenza nelle denunce retributive mensili E-mens.

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