L'esperto rispondeAgevolazioni

Bonus produttività escluso per il “rientro cervelli"

di Cristian Valsiglio

La domanda

A proposito delle agevolazioni fiscali previste per il cosiddetto “rientro cervelli" (ex art. 2 e 3 L. 238/2010) è possibile applicare, ai relativi lavoratori, anche la tassazione agevolata del 10% sui premi di produzione (detassazione premi produttività ex Lege 208/2015, commi 182 – 191 e decreto interministeriale Lavoro ed Economia n. 1462 del 25/03/2016).

A mente dell'art. 3 della L. 238/2010 "I redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche di cui all'articolo 2 concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali: a) 20 per cento, per le lavoratrici; b) 30 per cento, per i lavoratori". Pur mancando interpretazioni ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate si deve ritenere che l'imposta sostitutiva all'IRpef stabilita nella misura del 10% ai sensi dell'art. 1, co. 182 della L. 208/2015 non possa essere applicata sull'imponibile fiscale dei premi abbattuti dalle percentuali di esenzioni ex art. 3 della L. 238/2010.

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