Agevolazioni

Niente credito di imposta per la formazione di carattere innovativo

di Matteo Ferraris

I costi sostenuti per progettare e sviluppare percorsi e strumenti formativi di carattere innovativo per il mercato di riferimento non sono agevolabili con il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo. Con la risoluzione 80/E del 23 settembre 2016 l'agenzia delle Entrate ha pubblicato l'analisi, condotta per competenza dal ministero dello Sviluppo economico, su un caso che richiedeva la verifica in relazione alla presunta innovazione trasferita al risultato dell'attività di ricerca.

L'articolo 3 del Dl 145/2013 ha attivato un bonus fiscale, in forma di credito di imposta, sostituito a opera della legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 35 della legge 190/2014) e attuato solo dal 2015 con Dm 27 maggio 2015. Nella prospettiva della campagna dichiarativa fiscale per quell’anno sono emerse una serie di istruzioni operative diffuse con le circolari 5 e 9/E/2016 e con una coppia di risoluzioni (66/E del 3 agosto 2016; 55/E del 19 luglio 20169) a cui si aggiunge quella in commento.

Sotto il profilo oggettivo, l'articolo 3, al comma 4, e l'articolo 2 del decreto attuativo hanno definito le attività di ricerca e sviluppo e le categorie di costi agevolabili tra cui le spese per personale altamente qualificato; le spese relative a contratti di ricerca extra-muros. Sulle questioni di merito, la competenza all'azione interpretativa appartiene al ministero dello Sviluppo economico che ha analizzato la fattispecie oggetto del quesito in modo puntuale.

Il "credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo" ha come obiettivo portante quello di favorire l'investimento in innovazione e ricerca da parte delle imprese italiane, individuando nell'innovazione una delle leve di rilancio dell'economia nazionale. La misura si pone in coerenza con la "disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (Comunicazione 2 della Commissione europea Com 2014/C/198), e intende agevolare: la ricerca di base, la ricerca industriale, la sperimentazione e prototipazione dell'innovazione.

Con tale premessa, un prodotto (servizio strutturato) consistente in attività, di ricerca e sviluppo, applicate a corsi di formazione e articolate in varie fasi (profilazione target, analisi e indagini connesse ai caratteri del nuovo target; analisi competititva, offering innovativo non in valore assoluto ma in relazione al target) non è apparso conforme a quanto indicato nella normativa. Questa ammette, invece, al credito d'imposta le attività di acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.

Il punto distintivo appare essere la focalizzazione dell'innovazione che, nel caso di specie, non caratterizza l'oggetto del prodotto/servizio; al contrario i contenuti della ricerca appaiono innovativi solo in relazione ai gap di competenze/conoscenze che caratterizzerebbero il mercato di riferimento.

Interessante è, dunque, la notazione secondo cui gli strumenti e le tecniche applicate nel progettato intervento di ricerca siano già acquisite come patrimonio esperienziale della scienza che governa il settore in cui l'impresa opera.

L'interesse del documento di prassi deriva, poi, dall'aver affrontato la corretta individuazione dell'ambito oggettivo di applicazione della misura agevolativa.

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