Agevolazioni

Assunzioni agevolate con l'alternanza scuola lavoro

di Gianni Bocchieri

A corredo del primo anno di vigenza dell'obbligo della cosiddetta “Buona Scuola” di estendere l'alternanza scuola-lavoro al triennio di ogni percorso della secondaria superiore, per cui sono stati stanziati 100 milioni di euro all'anno, la bozza di legge di Stabilità 2017 prevede specifici bonus assunzionali per i datori di lavoro che assumano studenti i quali abbiano svolto presso di loro attività di alternanza scuola – lavoro, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio.


La bozza di norma prevista dalla Legge di bilancio prevede che il bonus sia riconosciuto solo per le assunzioni a tempo indeterminato a condizione che gli studenti abbiano svolto almeno il 30% delle ore di alternanza previste dalla stessa “Buona Scuola” in 400 ore nel triennio finale degli Istituti Tecnici e Professionali e in 200 ore nei Licei. Con la stessa condizione di aver svolto almeno il 30% delle ore di alternanza, il bonus è riconosciuto anche ai datori che hanno ospitato studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di competenza delle Regioni, decretando la loro pari dignità rispetto ai percorsi scolastici ministeriali. Allo stesso modo, il bonus è previsto anche per le assunzioni di neo-laureati a tempo indeterminato, entro 6 mesi dalla laurea, con le stesse condizioni di avere svolto almeno il 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari presso il medesimo datore di lavoro.


Nella stessa misura, l'esonero contributivo si applica anche nel caso di studenti che abbiano svolto da loro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato di alta formazione. Anche per questi casi è previsto il bonus assunzionale per i datori di lavoro che assumeranno con contratto di lavoro a tempo indeterminato questi apprendisti entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo.


Riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l'esonero dal versamento dei contributi è ammesso nel limite massimo di 3.250 euro su base annua, per un periodo massimo di trentasei mesi.
Per questi bonus la bozza di Legge di Stabilità prevede stanziamenti crescenti fino al 2019 e decrescenti fino al 2022.


Il minore stanziamento di risorse per il 2017 è giustificato dal fatto che l'anno scolastico in corso è solo il secondo anno di vigenza del nuovo obbligo di alternanza scuola lavoro. Pertanto, nel 2017 sono teoricamente incentivabili solo le assunzioni degli studenti che l'anno scorso frequentavano la quinta classe, diplomati a giugno, dopo aver fatto almeno il 30% delle 400 ore di alternanza previsti negli Istituti tecnici e professionali o delle 200 ore dei Licei. Analoga considerazione può essere fatta per gli studenti che solo da quest'anno scolastico potranno svolgere i loro percorsi di istruzione e formazione in apprendistato duale, con le nuove regole del Jobs Act.


Il monitoraggio del numero di contratti incentivati con questi bonus e delle conseguenti minori entrate contributive è affidato all'Inps, che dovrà anche inviare, al ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'Economia e delle finanze relazioni mensili sull'andamento delle assunzioni incentivate per verificare la capienza dei fondi stanziati rispetto alle assunzioni effettuate. Infatti, il bonus è riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate annualmente. Pertanto, in caso di esaurimento dei fondi annuali, l'Inps non prenderà in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio.
In ogni caso, entro il 31 dicembre 2018, data ultima per assumere con l'incentivo, il Governo deciderà sull'eventuale prosecuzione del bonus, sulla base dei monitoraggi dell'Istituto.

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