L'esperto rispondeAgevolazioni

Lavoratori UE agevolazione fiscale

di Andrea Costa

La domanda

Lavoratore che viene assunto in Italia in data 1° settembre 2016, proveniente dall'Unione Europea dove ha svolto continuativamente un'attività di studio negli ultimi 24 mesi e dove ha conseguito la laurea. Tuttavia la residenza in Italia è sata trasferita in "ancitipo" il 1° marzo 2016 e il lavoratore ha dichiarato di voler permanere in Italia per almeno due anni dalla data di assunzione. Si chiede di conoscere se ha diritto all'applicazione dell'agevolazione considerando che per l'anno fiscale 2016 l'attività lavorativa che presterà sarà inferiore a 183 giorni (vedi lettera c) del decreto ministeriale del 8/6/2016) e che la residenza non è stata trasferita "dopo" l'assunzione ma prima, quindi nei 24 mesi precedenti risultava già in Italia.

La risposta al quesito richiede un breve richiamo alla legislazione applicabile al caso di specie. La normativa di riferimento è rappresentata dall’art. 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e dal suo decreto di attuazione del 26 maggio 2016. La regola generale, volta ad attrarre personale – di cittadinanza UE o extra-UE – che abbia sviluppato all’estero esperienze significative, prevede la riduzione del reddito imponibile del 30 per cento nel periodo d’imposta di trasferimento della residenza fiscale (ex art. 2 del TUIR) e per i 4 anni successivi, a condizione che vengano rispettate una serie di condizioni individuate nel comma 1 dello stesso art. 16. Inoltre, al comma 2 del medesimo articolo si prevede che il criterio di determinazione del reddito di cui sopra si applica anche ai soggetti richiamati all’articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238. Proprio dall’analisi di quest’ultima disposizione è possibile individuare la risposta al quesito, dal momento che riconosce il “diritto alla concessione dei benefici fiscali […] b) i cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post laurea, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività”. Pertanto, considerando che il caso di specie rientri nella lettera b sopra citata (nel quesito si indica genericamente “proveniente dall’Unione Europea” senza specificare se il lavoratore sia un cittadino dell’Unione, la circostanza che la residenza sia stata trasferita non in occasione dell’assunzione, ma precedentemente (6 mesi) potrebbe rendere problematico il riscontro delle condizioni per la fruizione.

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