Agevolazioni

Ampliate le agevolazioni per il rientro dei cervelli dall’estero

di Andrea Costa

La legge di bilancio 2017 (la 232/2016) modifica le agevolazioni dirette all'acquisizione di competenze maturate all'estero, ampliando decisamente l'ambito di applicazione delle disposizioni attualmente vigenti.

Un primo intervento riguarda le condizioni per il rientro di quei docenti e ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto per almeno 2 anni continuativi documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università. La normativa di riferimento, individuata dall'articolo 44 del Dl 78/2010, viene modificata dal comma 149 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, con l'eliminazione del limite temporale di efficacia delle agevolazioni previsto nei 7 anni solari successivi all'entrata in vigore del decreto.

Con l'eliminazione di tale orizzonte temporale l'agevolazione viene resa strutturale, riconoscendo al docente o ricercatore rientrato in Italia l'abbattimento del 90% del reddito di lavoro dipendente o autonomo – ai fini Irpef e Irap – nel periodo di imposta in cui il lavoratore diventa fiscalmente residente in Italia e nei 3 periodi d'imposta successivi, sempre a condizione che per tutto il periodo agevolato permanga la residenza fiscale in Italia.

Ulteriori modifiche riguardano il regime agevolato riconosciuto dall'articolo 16 del Dlgs 147/2015 ai lavoratori impatriati, ovvero coloro che abbiano sperimentato esperienze significative di lavoro o studio all'estero, favorendo così i processi di internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia. Più nel dettaglio, i commi 150 e 151 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 provvedono a:
- ampliare l'ambito di applicazione soggettivo, ricomprendendo dal 1° gennaio 2017 anche i lavoratori cittadini di Paesi terzi (extra Ue) con i quali sia in vigore una convenzione contro la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea, che abbiano svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi, ovvero che nel medesimo periodo (o più) abbiano svolto un'attività di studio fuori dall'Italia conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream;
- incrementare dal 30 al 50% l'ammontare del reddito Irpef esente;
- ammettere alla detassazione parziale anche i redditi di lavoro autonomo.

Naturalmente la nuova disciplina non rende applicabili nei confronti dei lavoratori autonomi le condizioni previste dalle lettere b) e d) del comma 1 dell'articolo 16, eliminando così i riferimenti a una attività di lavoro dipendente.

Infine il comma 151, nel prevedere la decorrenza delle nuove disposizioni dal 1° gennaio 2017, estende il beneficio della nuova agevolazione per i periodi d'imposta dal 2017 al 2020 anche nei confronti di quei lavoratori dipendenti che nel 2016 abbiano trasferito la residenza in Italia (in base all'articolo 2, comma 2, del Tuir) e di coloro che, sempre nel 2016, abbiano esercitato l'opzione secondo l’articolo 16, comma 4, del Dlgs 147/2015. Indipendentemente dal fatto che abbiano beneficiato di un abbattimento del reddito imponibile del 30% nel 2016, tali lavoratori possono godere della nuova agevolazione, beneficiando dal 2017 al 2020 dell'esenzione del 50 per cento.

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