Agevolazioni

Ancora un mese per il vecchio bonus Garanzia Giovani

di Antonio Carlo Scacco

Slitta di un mese, al 31 gennaio del corrente anno, il termine di chiusura della misura “Bonus occupazione” del Pon “Iniziativa Occupazione Giovani”: è l'effetto della pubblicazione sul sito del ministero del Lavoro del decreto direttoriale 18 gennaio 2017. Come si ricorderà, il decreto direttoriale 445/II/2016 del 16 dicembre scorso aveva fissato al 31 successivo il termine di chiusura della misura e la data del 28 febbraio 2018 come termine ultimo per la sua fruizione. Il decreto direttoriale 394 del 2 dicembre 2016 ha a sua volta istituito, nell'ambito del Programma “Iniziativa Occupazione Giovani”, il nuovo incentivo denominato “Incentivo Occupazione Giovani” per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 nei limiti delle risorse disponibili.

Ricordiamo le caratteristiche del bonus ormai in via di esaurimento. Interessati sono i giovani Neet (Not engaged in Education, Employment or Training) registrati nel Programma con età compresa tra i 15 e i 29 anni, cioè non inseriti in un percorso di studi, non occupati, né inseriti in un percorso di formazione. Le tipologie lavorative agevolate vanno dai contratti a tempo indeterminato, anche in somministrazione, ai contratti a termine pari o superiori a sei mesi. Sono inclusi i contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere, per il quale è riconosciuto l'importo previsto per il rapporto a tempo indeterminato, e le trasformazioni di rapporti a termine in tempo indeterminato. Il bonus consiste in un incentivo che varia in base alla tipologia contrattuale e alla classe di profilazione del giovane (da 1.500 a 6.000 euro). Con le modifiche apportate dal decreto direttoriale 385/II/2015 la disciplina del bonus è stata adattata alle regole previste dall'articolo 32 del Regolamento (UE) 651/2014. Pertanto i relativi incentivi sono soggetti al regime de minimis previsto dal Regolamento Ue 1407/2013 a meno che l'assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto, ossia un aumento del numero di dipendenti presso l'unità lavorativa del datore rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Per il calcolo si fa riferimento alle Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.). La rilevazione della forza lavoro si effettua mensilmente, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica”, confrontando il numero di lavoratori dipendenti del mese di riferimento (full-time equivalenti) con quello medio dei dodici mesi precedenti. Dopo il primo mese di richiesta del beneficio è necessario procedere al ricalcolo del numero medio di U.L.A. proiettato nei dodici mesi successivi l'assunzione, in modo da verificare se la prevedibile forza lavoro continuerà ad essere superiore a quella media dei dodici mesi precedenti l'assunzione medesima. All'esito positivo del ricalcolo, da ripetere per ciascun mese, è subordinato il riconoscimento dell'incentivo. Per evitare i limiti de minimis bisogna fare attenzione all'età del giovane: se al momento della registrazione è compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi spettano se l'assunzione comporta il solo incremento occupazionale netto; se invece l'età è compresa tra i 25 ed i 29 anni, oltre all'incremento occupazionale netto si richiede in capo al giovane la verifica di altre condizioni (v. circolare Inps 32/2016).
Il datore di lavoro deve risultare in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi e di quelli in materia di sicurezza dei lavoratori; deve rispettare gli altri obblighi di legge e applicare gli accordi e i contratti collettivi, anche di prossimità ove esistenti, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Deve inoltre rispettare i principi generali in materia di fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.

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