Agevolazioni

Domanda entro il 31 marzo per gli aiuti in caso di interruzione temporanea obbligatoria della pesca

di Massimo Braghin

Il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato il decreto 12 dicembre 2016, numero 20925 con le modalità di individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria.

Il decreto ministeriale 7 luglio 2016 tratta dei periodi di interruzione obbligatoria delle attività di pesca, a seconda del compartimento di iscrizione delle navi da pesca.

Il decreto 12 dicembre 2016 dispone che l'armatore debba in questi casi procedere all'integrazione della manifestazione di interesse in base al Dm 10 agosto 2016, trasmettendola entro il 31 gennaio 2017 e al termine del periodo di arresto temporaneo obbligatorio, indicando: le coordinate bancarie del beneficiario destinatario dell'aiuto, la copia della comunicazione scritta presentata all'autorità marittima di iscrizione e la documentazione delle navi inferiori ai 10 metri.

Il Dm numero 1091 del 23 gennaio 2017, però, ha disposto che il termine originariamente stabilito per la presentazione dell'integrazione alla manifestazione di interesse viene prorogato dal 31 gennaio 2017 al 31 marzo 2017. Inoltre, nel Dm in commento, viene precisato che la Pec da trasmettere all'autorità marittima dovrà contenere, nell'oggetto della mail, l'apposita dicitura DD20925, onde permettere l'automatica protocollazione.

Al fine di essere ammessi alla fruizione degli aiuti previsti dal Dm 10 agosto 2016, è necessario che:
- non si rientri in casi di inammissibilità previsti dall’articolo 10 del regolamento Ue 508/2014;
- si possieda l'autorizzazione del proprietario della nave;
- si possiedano tutti i documenti di bordo validi;
- la nave sia regolarmente armata ed equipaggiata;
- la nave abbia effettuato almeno 120 giorni di attività di pesca in mare nel biennio precedente;
- sia stato rispettato l'intero periodo di arresto obbligatorio;
- la nave possieda il titolo abilitativo all'esercizio di attività di pesca in corso di validità e sia autorizzata all'esercizio dell'attività di pesca.

L'attestazione del periodo di arresto obbligatorio, la manifestazione di interesse e l'integrazione della manifestazione di interesse vengono trasmesse, entro 45 giorni dal ricevimento dell'integrazione della manifestazione di interesse, dall'autorità marittima alla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, a mezzo Pec.

Non può fruire dell'aiuto la nave che abbia optato per la continuazione dell'attività di pesca, nel periodo di interruzione obbligatorio, con differenti attrezzi, come disposto dall'articolo 5, comma 4, del Dm 7 luglio 2016. Lo stesso scenario si prospetta per la nave che abbia effettuato attività di ricerca in mare a scopi scientifici.

Per poter fruire dell'aiuto è necessario che, per tutto il periodo di arresto obbligatorio e per i 5 anni successivi alla corresponsione del contributo, non si commettano infrazioni gravi, non si dia luogo a sfruttamento di pescherecci, non si commettano gravi violazioni normative e non si commettano reati.

A livello di iter procedurale, il ministero, dopo aver acquisito tutta la documentazione e aver individuato le risorse finanziarie, procede alla redazione della graduatoria (che tiene conto del maggior numero di KW e del maggior numero di GT della nave) e alla predisposizione dei decreti di impegno e pagamento. L'aiuto viene erogato in un'unica soluzione.

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