Agevolazioni

Calamità naturali, al via il credito d’imposta

di Matteo Ferraris

L'Agenzia ha emanato il nuovo provvedimento 26891 del 6.2.2017 che ha sancito le regole attuative del sostegno a favore dei soggetti colpiti da calamità naturali. Il provvedimento direttoriale attua l'articolo 1, comma 424 della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che consente un credito d'imposta destinato agli interventi di recupero del patrimonio privato e delle attività economiche e produttive danneggiate a seguito di eventi calamitosi.
Ai sensi del comma 423, le banche operanti nei territori interessati dagli eventi calamitosi possono concedere ai soggetti danneggiati finanziamenti agevolati, assistiti dalla garanzia statale secondo le norme attuative definite con il DM 4 novembre 2016.
In capo al beneficiario del finanziamento agevolato matura un credito d'imposta, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando al capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione del finanziamento.

Come si individuano gli eventi calamitosi?
La misura agevolativa si inserisce nel quadro di interventi che, coinvolgendo la Protezione Civile, sono regolati dalla L. n. 225/92.
A tale norma faceva riferimento il comma 422 dell'articolo unico della L. n. 208/2015 che dava avvio a misure di sostegno a favore del patrimonio privato e delle attività economiche.
In considerazione della mutevolezza delle fattispecie calamitose il sistema normativo rinviava alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati, trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e regolate con Deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il complesso meccanismo di operatività del credito d'imposta
Il provvedimento individua, ora, le modalità di utilizzo del credito. In particolare, prevede che il pagamento delle rate di rimborso del finanziamento agevolato avvenga mediante il credito d'imposta che viene utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso.
I soggetti finanziatori recuperano l'importo del capitale e degli interessi, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti attraverso l'istituto della compensazione (ex art. 17, D:lgs. n. 241/97).
In analogia a quanto disposto con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 luglio 2009 e dell'11 gennaio 2013 e del 4 febbraio 2013 sulle modalità di fruizione del credito d'imposta in caso di finanziamento agevolato a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 che ha interessato la regione Abruzzo e dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 che ha interessato alcuni territori delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, è previsto che l'importo delle rate può essere recuperato anche mediante la cessione del credito secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile.

La misura è, dunque, resa “liquida” tramite l'istituto della compensazione. Si è reso, pertanto, necessario chiarire l'inapplicabilità delle ordinarie regole: il provvedimento chiarisce, dunque, che non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della L. n. 388/2000 ovvero di quello previsto dall'articolo 1, comma 53, della L. n. 244/2007.

In realtà un limite all'utilizzo esiste ma è regolato in modo indiretto. Si tratta del plafond di spesa finanziata fissata nel limite massimo annuale di 60 milioni di euro. La verifica del rispetto di tale limite è delegata a una convenzione tra l'Associazione bancaria italiana e la Cassa depositi e prestiti (stipulata in data 17 novembre 2016) che subordina la stipula dei contratti di finanziamento e le relative erogazioni al rispetto del suddetto limite annuale.

L'iter procedurale non è ancora definitivamente ultimato poiché con un nuovo provvedimento saranno definiti modalità e termini per la trasmissione telematica da parte dei soggetti finanziatori all'Agenzia delle entrate, degli elenchi dei soggetti beneficiari, dell'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, del numero e dell'importo delle singole rate, dei dati di eventuali risoluzione.

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