Agevolazioni

Incentivo giovani, il concetto di incremento occupazionale tra Inps e Ministero

di Cristian Valsiglio

La circolare Inps del 28 febbraio 2017, n. 40 oltre a dare operatività, con la paga di aprile, all'incentivo occupazione giovani (versione del 2017 di Garanzia Giovani) rende un'importante precisazione in merito al concetto di incremento occupazionale, allineando la posizione dell'Inps a quella dell'interpello n. 34/2014 del ministero del Lavoro.

In merito all'incentivo è bene precisare gli elementi qualificanti:
1) l’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumano personale senza esservi tenuti, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori;
2) l'incentivo spetta per l'assunzione di giovani che si registrano al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (in breve “Programma Garanzia Giovani”) in ossequio alla doppia condizione di essere Neet e disoccupato;
3) l'incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato - anche a scopo di somministrazione - di durata pari o superiore a sei mesi e per le assunzioni – anche a scopo di somministrazione – a tempo indeterminato (comprendendo anche l'apprendistato professionalizzante);
4) l'agevolazione può essere riconosciuta per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, anche in caso di rapporto a tempo parziale.
5) il beneficio non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:
• contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
• contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
• contratto di lavoro domestico;
• contratto di lavoro intermittente;
• prestazioni di lavoro accessorio.
6) l'incentivo è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore e riguarda:
• il 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 4.030,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato (comprese le proroghe);
• la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 8.060,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.
7) l'incentivo è subordinato:
• alla regolarità contributiva;
• al rispetto delle condizioni ex articolo 31 del Dlgs 150/2015
• nel limite del de minimis
8) per l'assunzione di giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia giovani”, abbiano un'età compresa tra i 25 ed i 29 anni, al fine della legittima fruizione dell'incentivo anche oltre i limiti del regime degli aiuti “de minimis”, è previsto in aggiunta alla realizzazione dell'incremento occupazionale netto, il rispetto in capo al lavoratore, alternativamente, di una delle sotto elencate condizioni:
a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
c) avere completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero essere occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento.
9) l'agevolazione è concessa solo a seguito di un farraginoso processo di richiesta preventiva del beneficio e successiva attribuzione dell'importo massimo agevolabile (la domanda “OCC.GIOV.”, disponibile all'interno dell'applicazione “DiResCo sarà disponibile entro 15 giorni dall'uscita della circolare);
10) il recupero dello sgravio avverrà tramite appositi codici in UniEmens (a partire da aprile) o, per il settore agricolo, tramite DMAG (dal II trimestre).

Come si è voluto anticipare in premessa, la grossa novità della circolare è rappresentata dall'adeguamento operativo dell'Inps all'interpello del ministero del Lavoro n. 34/2014.

L'Inps correttamente, con la circolare in parola, afferma che l'incremento occupazionale «come già chiarito nell'interpello n. 34/2014 del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, deve essere inteso nel senso che l'impresa deve verificare l'effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi successivi l'assunzione agevolata e non una occupazione stimata».

Pertanto, l'incremento occupazionale dei dodici mesi successivi all'assunzione agevolata va verificato tenendo in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell'assunzione.

Per tale motivo, qualora al termine dell'anno successivo all'assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., l'incentivo deve essere riconosciuto legittimo per l'intero periodo previsto e le quote mensili eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l'incentivo non può essere riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto.

Tale chiara precisazione è anche sorretta da trasparenti indicazioni operative ove con appositi codici di sgravio in UniEmens (D394 nel <TipoIncentivo> e L468 nel DM10 viruale) e apposita causale di restituzione in ipotesi di non ottenimento a consuntivo dell'incremento occupazionale (M315).

Sicuramente l'interpretazione dell'istituto previdenziale, oltre che giusta, deve essere accolta positivamente e come elemento di forte chiarezza e vicinanza alle problematiche del mondo datoriale.

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