Agevolazioni

Agevolazioni per i lavoratori rimpatriati in attesa di definizione

di Andrea Costa

Il decreto Milleproroghe, 244/2016, è stato “arricchito”, in sede di conversione, di una nuova disposizione diretta a posticipare al 30 aprile 2017 il termine per esercitare l'opzione per l'applicazione del regime agevolativo previsto dalla legge 238/2010 per il rientro in Italia dei lavoratori. I lavoratori hanno così più tempo per richiedere al sostituto d'imposta, laddove risultino riscontrate le condizioni di fruizione, l'applicazione fino al 31 dicembre 2017 dell'abbattimento del reddito imponibile ai fini Irpef dell'80% (per le lavoratrici) o del 70% (per i lavoratori).

La disposizione non è immediatamente operativa in quanto, come previsto dal nuovo comma 3-novies dell'articolo 3 del decreto, occorre attendere un apposito provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate che definisca le modalità dell'opzione, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la 19/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 49 del 28 febbraio 2017 e in vigore dal 1° marzo.

Nel caso di esercizio dell'opzione, trattandosi di una disposizione retroattiva, si ritengono opportuni appositi chiarimenti da parte dell'amministrazione finanziaria, che consentano ai sostituti d'imposta di poter apportare, nel rispetto della legislazione vigente, le necessarie rettifiche con riferimento a quanto già erogato nel 2016 e nel 2017.

Sul punto occorre evidenziare come l'intervento del Milleproroghe rappresenti soltanto l'ultima di una serie di interventi legislativi succedutisi nel tempo con l'intento di definire una legislazione volta ad attrarre personale che abbia sperimentato all'estero significative esperienze professionali.

Molti professionisti e aziende speravano che, con l'introduzione dell'articolo 16 del Dlgs 14 settembre 2015, n. 147, recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, il legislatore avesse individuato un “anno zero”, razionalizzando e sistematicizzando l'intera materia. Il provvedimento, se da un lato superava le difficoltà interpretative e i contrasti con la legislazione comunitaria estendendo al contempo l'ambito di applicazione soggettivo, dall'altro prevedeva una riduzione della percentuale di abbattimento del reddito imponibile Irpef, portandola al 30% tanto per gli uomini, quanto per le donne.

Criticità sono emerse con riferimento al coordinamento della nuova disposizione con la normativa previgente, il che ha richiesto un nuovo intervento del legislatore che, con il comma 259 dell'articolo 1 della legge 208/2015, ha provveduto a estendere fino al 2017 gli effetti dell'agevolazione di cui alla legge 238/2010. Ancor più recentemente il legislatore è intervenuto con il Dm 26 maggio 2016 – la cui emanazione era prevista entro il 5 gennaio 2016 – con il quale ha definito le disposizioni attuative del Dlgs 147/2015, e con la legge di bilancio 2017, con la quale ha incrementato al 50% l'abbattimento del reddito imponibile ai fini Irpef previsto dall'articolo 16.

I brevi richiami ai vari provvedimenti per l'attrazione dei cervelli evidenziano l'evoluzione caotica della normativa di regolazione di un importante strumento utile alla crescita del tessuto produttivo e dell'intero Paese, a dispetto del principio della certezza del diritto. Il ritardo nell'emanazione dei provvedimenti di attuazione, le difficoltà di coordinamento delle varie normative e le numerose proroghe, hanno disorientato, e continuano a disorientare, gli operatori del settore, per i quali la definizione di regole chiare e semplici è elemento essenziale per poter assumere le decisioni più strategiche.

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