Agevolazioni

Per l’apprendistato professionalizzante retribuzione su misura

di Alberto Bosco e Josef Tschöll

Anche dopo la fine degli sgravi contributivi totali, cessati da quest’anno, l’apprendistato professionalizzante mantiene alcuni vantaggi, in parte economici, anche grazie ai nuovi bonus Sud e giovani.

L’apprendistato professionalizzante è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e occupazione dei giovani, con i limiti di età previsti per le diverse tipologie, eccetto coloro che beneficiavano di indennità di mobilità (fino al 31 dicembre 2016) o di un trattamento di disoccupazione, i quali possono essere assunti in apprendistato professionalizzante senza limiti di età.

L’assunzione deve avvenire in forma scritta e il contratto deve contenere, in forma sintetica, il Piano formativo individuale (Pfi), definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.

La disciplina dell’apprendistato è rimessa ad accordi interconfederali o ai Ccnl nel rispetto di questi principi:

divieto di retribuzione a cottimo;

presenza di un tutor all’interno dell’azienda.

Il lavoratore può essere inquadrato fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello spettante secondo il Ccnl o, in alternativa, si può stabilire la retribuzione in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio. Il periodo di apprendistato può essere prolungato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, oltre i 30 giorni. Inoltre, gli apprendisti sono assicurati contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, malattie e invalidità; godono delle tutele per maternità, di assegno familiare e Naspi, per la quale il datore versa un contributo pari all’1,61% della retribuzione imponibile.

I vincoli

Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi; tuttavia, per i datori che svolgono l’attività in cicli stagionali, i Ccnl possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del rapporto, anche a tempo determinato.

Possono essere assunti in tutti i settori, pubblici o privati, con contratto professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i giovani tra i 18 e i 29 anni (per chi possiede una qualifica professionale, il limite scende a 17 anni). La qualifica professionale da conseguire al termine del contratto è determinata dalle parti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti dai Ccnl.

Accordi interconfederali e contratti collettivi stabiliscono, per il tipo di qualificazione professionale da conseguire, la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a tre anni (cinque per gli artigiani). Non è ammesso il contratto di apprendistato con un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per una durata superiore alla metà di quella prevista dal Ccnl (ministero del Lavoro, circolare 5/2013). Si può trasformare l’apprendistato di primo livello in professionalizzante ma la durata complessiva dei due periodi non può eccedere quella individuata dai contratti collettivi.

La stabilizzazione

Fermi i diversi limiti previsti dal Ccnl, solo per i datori con oltre 50 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto alla fine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore (esclusi i rapporti cessati nel periodo di prova, eccetera). Se la percentuale non è rispettata, è possibile assumere un solo apprendista. Gli altri sono considerati sin dall’origine lavoratori a tempo indeterminato.

Le regole

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