Agevolazioni

Bonus sud, con il nuovo modello via libera alla prenotazione del credito d’imposta

di Matteo Ferraris

Con il provvedimento direttoriale dello scorso 14 aprile l'Agenzia ha approvato il modello per le comunicazioni degli investimenti candidati alla fruizione del “bonus sud”.

La misura era prevista dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della Legge n. 208/2015, che ha previsto un credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite «delle regioni ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014». Tali territori coincidono con le zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Con la circolare n. 12/E/2017 (rilasciata lo scorso 13 aprile), l'Agenzia ha fornito le istruzioni operative alla luce delle recente innovazioni approva te con la Legge n. 18/2017, che ha incluso la Sardegna nei territori agevolati. L'isola è stata inserita a seguito di una della modifica della carta degli aiuti a finalità regionale, decorrente dal 1° gennaio 2017. La circolare citata precisa, pertanto, che l'agevolazione nell'isola ha efficacia da tale data, mentre restano esclusi dal beneficio gli investimenti avviati (non effettuati) prima del 1° gennaio 2017.

La norma citata ha apportato le seguenti ulteriori significative innovazioni: l'aumento della misura del credito d'imposta spettante; l'aumento del limite massimo dei costi agevolabili relativi a ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d'imposta; la determinazione del credito d'imposta sulla base del costo complessivo dei beni acquisiti; la possibilità di cumulo del credito d'imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea (in precedenza sussisteva il divieto di cumulo. Considerata la portata delle novità con il provvedimento n. 76099/2017 è stato aggiornato il modello da trasmettere all'agenzia delle Entrate. La norma dispone, infatti, che la presentazione dell'istanza (con il citato modello) costituisce presupposto per la fruizione del credito d'imposta.

L'agevolazione è riservata agli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019; gli investimenti devono essere assunti secondo le indicazioni già commentate con la circolare n. 34/E/2016, richiamata per quanto compatibile dalla recente nota n. 12/E/2017.

Con riferimento al periodo temporale di efficacia delle agevolazioni, le innovazioni apportate dalla Legge n. 18/2017 hanno posto un dubbio relativo alla decorrenza della nuova disciplina. Nella circolare si chiarisce come le innovazioni più recenti siano applicabili alle acquisizioni di beni strumentali effettuate a partire dal 1° marzo 2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione del “Dl Sud”) fino al 31 dicembre 2019, secondo le regole fiscali di imputazione a periodo, a nulla rilevando la circostanza che sia stata o meno presentata all'agenzia delle Entrate la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta.

Conseguentemente, precisa l'Agenzia, nel caso in cui una impresa abbia già inviato la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta, secondo le misure originariamente previste, qualora intenda avvalersi delle nuove e più favorevoli disposizioni può presentare alle Entrate una nuova comunicazione rettificativa di quella precedentemente trasmessa.

In relazione all'efficacia temporale delle disposizioni, la circolare n. 12/E/2017 si sofferma sul particolare caso della regione Sardegna, che per il 2017 avrà un primo slot di investimenti assunti con la misura originaria sino al 28 febbraio 2017, mentre il credito è maggiorato dal 1° marzo.

Si distinguono due differenti ambiti temporali con due diversi regimi normativi:
• acquisizioni effettuate dal 1° gennaio 2016 al 28 febbraio 2017, per cui si applica la disciplina previgente;
• acquisizioni di beni effettuate dal 1° marzo 2017 al 31 dicembre 2019, per cui si applica la nuova disciplina.
Per gli investimenti realizzati in parte ante 1° marzo 2017 e in parte dopo, si applicano i due diversi regimi in base alla data di acquisizione dei beni.

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