Agevolazioni

Mix di bonus per i dipendenti di start up

di Gabriele Sepio

Le startup innovative rappresentano uno strumento preferenziale per l’avvio di attività produttive grazie a una serie di incentivi rivolti non solo ai finanziatori (deduzioni e detrazioni parametrate al valore dei conferimenti) ma anche ai lavoratori, con l’intento di favorire la capacità attrattiva delle nuove imprese, specie nei confronti del personale altamente qualificato.. Incentivi anche contrattuali che ora la «manovrina» ha potenziato, allungandone da 4 a 5 anni la fruibilità.

Sconti su tasse e contributi

La competitività sul mercato del lavoro delle start up è favorita, in primo luogo, dalla concessione di una serie di esenzioni fiscali e contributive per le retribuzioni in natura costituite da strumenti finanziari e diritti di opzione (stock option) assegnati a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori (articolo 27 del Dl 179/2012).

Si tratta, nello specifico, dell’assegnazione agevolata di strumenti o diritti di carattere partecipativo, come ad esempio azioni o quote, emessi dalla start up con cui è intrattenuto il rapporto di lavoro o da società controllate direttamente da quest’ultima.

Il risparmio è duplice poiché riguarda sia le imposte e i contributi a carico delle persone fisiche, sia la contribuzione sociale dovuta dalla start up stessa.

Il beneficio è piuttosto flessibile: l’assegnazione degli strumenti finanziari può riguardare anche singoli lavoratori e non prevede limiti quantitativi ai fini di detassazione e decontribuzione che, invece, nel Tuir (articolo 51, comma 2, lettera g) è stabilita nella misura massima di 2.065,83 euro annui per lavoratore ma solo se i piani incentivanti riguardano la generalità.

Per evitare comportamenti elusivi, la start up o i soggetti appartenenti allo stesso gruppo non possono riacquistare gli strumenti e i diritti partecipativi dal lavoratore, pena la decadenza dai benefici con tassazione sia del valore che gli strumenti finanziari avevano all’assegnazione, sia dell’eventuale plusvalenza. Al di fuori di questa ipotesi, il lavoratore può cedere gli strumenti finanziari senza perdere i vantaggi legati alla retribuzione in natura, con tassazione ordinaria della plusvalenza.

Le altre misure applicabili

Anche se rivolti alla generalità delle imprese, altri benefici sono perfettamente adattabili anche alle start up. Si pensi al credito d’imposta del 50% delle spese incrementali certificate per il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, beneficio di cui fruiscono anche le startup innovative che tendenzialmente impiegano i propri addetti anche in questo ambito.

Queste realtà possono fruire anche delle misure premiali previste per il lavoro dipendente, come la tassazione agevolata dei premi di produttività, erogati anche sotto forma di beni e servizi compresi in piani di welfare aziendale.

Applicabili alle start up anche le agevolazioni per il rientro dei lavoratori in Italia, previste da varie leggi, e la deduzione Irap dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, certificati con specifica attestazione di effettività, cui possono sommarsi ulteriori deduzioni ai fini della stessa imposta (si veda la scheda a fianco).

Inoltre le start up innovative godono di semplificazioni legate alla disciplina contrattuale dei rapporti di lavoro, che proprio nei giorni scorsi, con la “manovrina” sono state allungate da quattro a cinque anni dalla costituzione (articolo 57, comma 3 Dl 50/2017). In particolare, l’articolo 28 del Dl 179/2012 permette di modulare le retribuzioni in base a una parte fissa (non inferiore al minimo tabellare previsto dal contratto collettivo applicabile) e a una parte variabile (collegata a parametri che possono essere oggetto di contrattazione collettiva nazionale, che può rinviare a quella di secondo livello). A ciò si aggiunge la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato anche in deroga ai limiti temporali e quantitativi previsti dal Jobs act.

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