Agevolazioni

Per le start-up innovative nuove procedure di comunicazione soci

di Maurizio Maraglino Misciagna

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato lo scorso 13 giugno 2017, la circolare n. 3699/C che corregge le istruzioni relative al requisito delle start up innovative sull'elenco dei soci "con trasparenza".
Le indicazioni operative sostituiscono quelle precedenti, rilasciate nella guida "La startup innovativa" ( maggio 2015 ), predisposta dal sistema camerale con il coordinamento del Ministero dello Sviluppo Economico e consultabile sul sito internet http://startup.registroimprese.it .
La guidastatuisce che, ai sensi dell'art. 25, comma 12, lett. e) del DL 179/2012 (conv. L. 221/2012), la start up innovativa è automaticamente iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese (di cui all'art. 25, comma 8 del DL 179/2012) con la redazione e presentazione della domanda in formato elettronico. Tra le informazioni contenute nella domanda, vi è presente quella relativa all' "elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione di veridicità".
L'autocertificazione può essere presentata in formato .pdf utilizzando il codice 033 "autocertificazione elenco soci" con codice D31 oppure sotto il citato codice 033, attraverso il modulo S2, riquadro 32, tabella SUI, nell'ipotesi in cui tra i soci sono presenti una o più fiduciarie.
Con il presente aggiornamento, il MiSE corregge la procedura di invio "elenco soci con trasparenza" che andava in conflitto con gli obblighi in capo alle società fiduciarie. Infatti l'obbligo contrattuale, richiede che le società fiduciarie rispettino i vincoli di segretezza rispetto ai propri fiducianti, mentre l'obbligo normativo derivante la presentazione dell'elenco dei soci, impone la modalità di invio "con trasparenza rispetto a fiduciarie, ..., con autocertificazione di veridicità".
La proposta di aggiornamento del Ministero dello Sviluppo Economico per fronteggiare tale problema, è quella di una nuova modalità di acquisizione dei dati in questione, consistente nell'inserimento dei dati relativi al soggetto fiduciante in un file a parte, che costituisce un allegato dell'autocertificazione (o del documento contenente la stessa autocertificazione in formato .pdf) con il corrispondente "codice 98 della tabella DOC" ("Documento ad uso interno").
Pertanto il "nuovo codice 98 "permetterà di acquisire i dati relativi al fiduciante solo ai fini istruttori, evitando la pubblicizzazione verso terzi e verrà usato solo in via transitoria, in attesa della previsione di un apposito codice documento (definitivo) per tale adempimento nell'ambito della prossima revisione delle specifiche tecniche Registro delle imprese/REA (Repertorio delle notizie economiche e amministrative).
Nello specifico, si fa presente che nel documento allegato deve essere riportata l'autocertificazione di veridicità con i dati dei fiducianti, nei seguenti termini: "Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell'adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che ... [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del fiduciante] è fiduciante del socio ... [indicare denominazione/ragione sociale], fiduciario".
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha inoltre comunicato che la guida "La startup innovativa" presente nella sezione web del registroimprese.it, sarà conseguentemente modificata secondo le indicazioni del nuovo aggiornamento.

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