Agevolazioni

Autonomi, rientro agevolato dal 2017

di Antonio Longo e Antonio Tomassini

È agevolabile il reddito dei lavoratori autonomi «impatriati» che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a partire dal 2017 , mentre non possono fruire del beneficio coloro i quali risultavano già fiscalmente residenti nel nostro Paese nei periodi precedenti. A chiarirlo è il Mef con il viceministro Luigi Casero nella risposta all’interrogazione della deputata Renate Gebhard fornita ieri in commisione Finanze alla Camera.

Per i lavoratori impatriati in possesso di specifici requisiti, che trasferiscono la residenza fiscale dall’estero in Italia al fine di intraprendere un’attività lavorativa, l’articolo 16 del Dlgs 147/2015 ha previsto un particolare regime di favore. A decorrere dal 2016, il reddito prodotto in Italia concorre(va) alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del suo ammontare per il periodo di imposta di trasferimento della residenza e per i quattro successivi. Dallo scorso 1° gennaio, in virtù delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2017, l’agevolazione è stata potenziata, passando dal 70% al 50%, ed estesa anche ai redditi di lavoro autonomo.

La richiesta di chiarimenti intendeva verificare se i percipienti di redditi di lavoro autonomo, inclusi per legge nel perimetro dell’agevolazione solo dal 2017, possano beneficiare del regime di tassazione a partire da questo periodo di imposta e per i tre successivi, anche nel caso di trasferimento di residenza in Italia avvenuto nel 2016.

Secondo il Mef, relativamente alla decorrenza delle modifiche normative:
• l’articolo 1, comma 151, della legge di Bilancio (legge 232/2016) indica espressamente che la riduzione dal 70% al 50% del reddito imponibile si applica «a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2017»;
• per le altre modifiche normative previste dai commi da 148 a 158 (inclusa quella che prevede l’estensione agli autonomi), occorre fare riferimento all’articolo 1, comma 159, secondo cui tali modifiche si applicano per la prima volta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge (2017).

Da ciò discenderebbe che l’estensione agli autonomi si applica soltanto a chi si è trasferito in Italia nel periodo di imposta di prima applicazione della nuova norma, cioè nel 2017.

È legittimo chiedersi perché il legislatore, al comma 151, abbia voluto specificare che la riduzione dal 70% al 50% (comma 150) - e non anche la estensione agli autonomi - si applica dal 2017, se, in ogni caso, il successivo comma 159 prevede che le altre modifiche (da 148 a 158) si applicano a decorrere dal medesimo anno. Resta, dunque, il fatto che gli autonomi subiscono un trattamento deteriore rispetto ai dipendenti.

Agenzia delle Entrate – La risposta all'interpello

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