Agevolazioni

Garanzie statali per i finanziamenti agevolati nelle zone colpite dal sisma

di Matteo Ferraris

Con la legge 45/2017 è stata convertita in legge la conversione del decreto n. 8/2017 in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, contenente nuove misure per le popolazioni colpite dal terremoto nel 2016 e nel 2017 in Abruzzo, Umbria, Lazio e Marche.
Il testo ha aggiornato la precedente normativa (D.L. n. 189/2016 recante i primi interventi urgenti post sisma) prevedendo agevolazioni per la ricostruzione privata, sostegno alle imprese e alla popolazione e misure a favore dei lavoratori. In particolare, è stato esteso all'anno 2017 il finanziamento, inizialmente previsto per il solo 2016, per gli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici.
Nello specifico le risorse sono concentrate: 1) a favore di finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del 100% degli investimenti fino a 30 mila euro per il ripristino ed il riavvio di attività economiche e per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti; 2) per erogare finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del 100% degli investimenti fino a 600 mila euro per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti in settori specifici, quali la trasformazione di prodotti agricoli, l'artigianato, l'industria, i servizi alle persone, il commercio e il turismo.
Un'ulteriore misura di sostegno agli operatori economici è stata prevista ai commi 3 e 4 dell'articolo 11: i titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole, hanno la possibilità di chiedere, ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, per il pagamento dei tributi sospesi ai sensi dell'articolo 48 del D.L. n. 189/2016 (sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi a favore delle popolazioni terremotate).
Il meccanismo ideato dal legislatore prevede che i soggetti finanziatori, per la concessione dei prestiti ai contribuenti interessati, possono a loro volta contrarre finanziamenti, da erogare, a seconda dei casi, alla data del 30 novembre 2017 o del 30 novembre 2018, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana, assistiti da garanzia dello Stato.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13.9.2017 è stato pubblicato il decreto 3 agosto 2017 che disciplina la concessione delle garanzie dello Stato in relazione ai finanziamenti agevolati previsti a favore dei titolari di reddito d'impresa, dei lavoratori autonomi e di coloro che esercitano attività agricole nelle zone colpite dai terremoti del 2016 e del 2017. E' evidente che la presenza della garanzia dello Stato rende più facilmente erogabile il credito in quanto meno rischioso. La garanzia dello Stato, infatti, opera automaticamente in caso di inadempimento da parte del soggetto affidato. Il decreto è molto tecnico e regola in particolar modo la modalità di intervento della garanzia dello Stato in caso di mancata restituzione dei finanziamenti erogati.

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