Agevolazioni

Zone franche urbane centro Italia, le agevolazioni possono essere parametrate ai periodi di imposta 2017-2018

di Domenico Repetto

Il ministero dello Sviluppo economico, con circolare 7 novembre 2017, numero 163472, ha risposto ad alcune richieste di chiarimento in merito alle modalità di determinazione dell'importo da indicare sull'istanza dell'agevolazione in favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana nei comuni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016.

In particolare, è stato chiesto se, ai fini della stima del previsto carico fiscale e contributivo del soggetto richiedente in relazione ai due periodi di imposta ammissibili alle agevolazioni (2017 e 2018), possano essere considerati, oltre agli importi relativi alle imposte sui redditi e ai contributi previdenziali e assistenziali relativi ai precedenti esercizi, anche i maggiori importi per contributi connessi a nuove assunzioni di personale dipendente, effettuate o da effettuare nel corso dei due predetti periodi d'imposta ammessi alle agevolazioni.

La risposta del Ministero precisa che la formula proposta ai fini del calcolo delle agevolazioni, presente nel modello della domanda, non è vincolante, bensì utile a orientare la scelta del soggetto richiedente nella determinazione dell'importo dell'agevolazione da richiedere, al fine di commisurare l'agevolazione concessa alle effettive capacità dell'impresa di fruizione del medesimo beneficio, evitando un inutile impegno di risorse pubbliche.

Il Ministero si sofferma su un ulteriore aspetto riguardante le imprese di nuova costituzione o di recente operatività – per le quali i precedenti periodi d'imposta 2015 e 2016 siano assenti o, comunque, poco significativi. Si tratta di casi, infatti, nei quali il soggetto istante non può determinare l'importo dell'agevolazione guardando alle sole imposte e ai contributi riferiti a precedenti periodi di imposta, ma deve necessariamente farlo sulla base della stima del carico fiscale e contributivo per i periodi di imposta ammessi alle agevolazioni.
A queste ipotesi è assimilabile il caso relativo alle imprese già avviate e mature (dunque, al di fuori della fattispecie delle imprese di nuova o recente costituzione) che prevedono di aumentare i propri livelli occupazionali nei periodi d'imposta 2017 e 2018 rispetto agli esercizi ante terremoto.

Anche le imprese di nuova costituzione – così come tutte le altre con un carico fiscale e contributivo stimato maggiore rispetto a quelli dei periodi d'imposta 2015 e 2016 – possono quantificare l'importo dell'agevolazione richiesta sia basandosi sugli importi delle imposte e dei contributi dovuti in relazione ai precedenti periodi d'imposta, sia tenendo conto delle previsioni – congrue e realistiche – di sviluppo, anche occupazionale, riferite ai periodi d'imposta 2017 e 2018.

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