Agevolazioni

Il bonus formazione 4.0 e l’iscrizione in bilancio

di Stefano Mazzocchi

Per la commisurazione del nuovo credito d’imposta sulla formazione 4.0 – previsto dal Ddl di Bilancio 2018 – si adotta come base di riferimento il costo dei dipendenti impegnati nell’attività di formazione. Premesso che alcuni aspetti determinanti saranno stabiliti dal provvedimento attuativo, che dovrà essere emanato entro il 31 marzo, appare evidente sin da ora come una delle problematiche che si pongono agli operatori stia nella modalità di contabilizzazione sia del credito d’imposta come componente patrimoniale, sia come elemento economico positivo.

All’interno di questa cornice, è necessario dapprima inquadrare in base ai principi contabili nazionali il trattamento delle spese di formazione per il personale. Dal punto di vista patrimoniale, l’Oic 24 prevede che possano essere capitalizzati i costi formativi sostenuti in fase di start up aziendale di una newco o nel caso in cui si avvii una nuova attività in un’impresa già esistente - all’interno della voce delle Immobilizzazioni immateriali–Costi di impianto e di ampliamento. Il principio contabile, inoltre, ammette la possibilità di iscrivere tra i costi di impianto le spese sostenute per l’addestramento e/o per la formazione, in presenza di «un processo di riconversione o ristrutturazione aziendale», a condizione tuttavia – a parere di chi scrive - che si verifichi un profondo mutamento culturale e operativo nella funzione aziendale interessata dalla stessa riconversione.

Certamente gli investimenti nell’Industria 4.0 e la connessa formazione per l’addestramento comportano rilevanti cambiamenti operativi aziendali che permettono, in linea teorica, la capitalizzazione dei costi formativi.

Un passaggio interessante e peculiare contenuto nel principio contabile è l’obbligo che il piano di conversione o di ristrutturazione aziendale (compresi sia gli investimenti in Industria 4.0, sia la relativa formazione) sia approvato dall’organo amministrativo, attraverso il quale deve essere garantita la copertura economico-finanziaria anche dei costi capitalizzati. Al di fuori di questo caso, le spese di formazione devono essere computate nell’esercizio di sostenimento con l’allocazione fra i costi di servizi e non, come spesso accade, fra i costi del personale.

Fatta questa premessa, cerchiamo di inquadrare la corretta rilevazione contabile del credito d’imposta. È indispensabile ricordare che la base di calcolo per il credito d’imposta spettante è asincrona rispetto alle spese di formazione contabilizzate: infatti, si calcola l’agevolazione non sulle spese di formazione sostenute, ma sul costo aziendale del personale impiegato e impegnato nella formazione. Questo potrebbe creare qualche problema, come si vedrà nel prosieguo, sulla modalità di contabilizzazione dell’agevolazione.

La contabilizzazione del credito d’imposta dovrà tenere conto di due principi: da un lato, il beneficio è equiparabile a un contributo in conto impianti e, dall’altro, la contabilizzazione dello stesso deve tener conto del principio di correlazione fra gli elementi contabilizzati, vale a dire se le spese di formazione siano state allocate nell’attivo patrimoniale oppure inserite nel conto economico.

Ma procediamo per gradi. Se le spese di formazione sono inserite nel conto economico, il credito d’imposta sarà classificato economicamente nella voce «Altri ricavi» con la rilevazione patrimoniale all’interno dei crediti tributari.

Se invece la rilevazione avviene mediante la capitalizzazione delle spese di formazione, la contabilizzazione del credito d’imposta potrebbe avvenire con l’uso del metodo diretto (cioè il costo di formazione capitalizzato al netto del credito d’imposta stimato) o in alternativa con la metodologia indiretta (tramite la tecnica del risconto).

Nel caso specifico, tuttavia, si propende per la sola contabilizzazione con il metodo diretto, poiché il credito d’imposta maturato è utilizzabile a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione e la ratio normativa del credito d’imposta è quella di stimolare la formazione tramite il riconoscimento dell’agevolazione, per contenere la spesa sostenuta. L’utilizzo di questa metodologia, tra l’altro, consentirebbe di rispettare il principio di prudenza e di effettività del costo capitalizzabile sostenuto.

Ai fini fiscali, non vi sono dubbi sulla deducibilità del costo della formazione in base all’articolo 109 del Tuir, mentre in caso di capitalizzazione si renderà applicabile, in linea generale, la disposizione inserita nell’articolo 108, comma 1, del Tuir. Si ricorda tuttavia – proprio per la particolarità della fattispecie – che alle imprese di nuova costituzione è consentito rinviare la deducibilità della quota deducibile imputabile a ciascun esercizio dal momento in cui la newco consegue i primi ricavi.

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