Agevolazioni

Aggiornati i lavoratori svantaggiati

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Con il decreto 17 ottobre 2017, pubblicato l’8 febbraio, il ministero del Lavoro ha individuato i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati interpretando e adattando le regole contenute nel regolamento Ue 651/2014. L’Italia entra, così, in modo deciso nel variegato scenario della regolamentazione europea in materia di aiuti concessi a favore di determinati soggetti. Il provvedimento abroga il Dm 20 marzo 2013, che individuata tre sole categorie di svantaggiati, e ne prende il posto.

L’articolo 31 del Dlgs 81/2015, nel disciplinare la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, postula l’emanazione di un decreto per identificare i soggetti svantaggiati o molto svantaggiati esclusi dai limiti quantitativi di utilizzo della somministrazione. Tuttavia, anche se la matrice risiede in uno dei decreti attuativi del Jobs act, gli effetti che il recente decreto ministeriale produce spaziano in altri contesti e impattano sulla legislazione in materia di agevolazioni all’assunzione.

Aver definito, con maggiore precisione, i soggetti svantaggiati si riverbera anche sulla legislazione in atto. Avremo delle disposizioni che - pur regolamentando una sola fattispecie - potranno essere applicate in materia differenziata, a seconda del soggetto coinvolto. Quale diretta conseguenza dell’articolo 1 del nuovo decreto ministeriale, i soggetti ivi individuati (si veda la tabella allegata) appaiono come destinatari di maggiori tutele occupazionali che possono consentire il superamento della regolamentazione contenuta nella legge istitutiva di un incentivo.

Si pensi, per esempio, al caso dell’assunzione agevolata per i beneficiari di Naspi. La normativa agevola i contratti istituiti con lavoratori che stanno percependo la Naspi ovvero con chi - avendo inoltrato istanza di concessione – pur avendo titolo alla prestazione, non l’ha ancora percepita. Vista la sua struttura, la facilitazione si configurava come aiuto di Stato e, per evitare le conseguenze che ne possono scaturire, è stato previsto che per la relativa operatività fosse necessario il rispetto del “de minimis”. Così facendo l’incentivo è fruibile entro la soglia di 200.000 euro in un triennio mobile.

Il decreto ministeriale pubblicato in questi giorni farà marciare questa norma a due velocità. Infatti, oltre all’utilizzo descritto, ci si potrà trovare di fronte al caso in cui il soggetto da assumere presenti una delle condizioni previste dal decreto ed essere quindi “svantaggiato” o “molto svantaggiato”. In questo caso l’accesso al beneficio connesso all’assunzione potrà avvenire anche senza il rispetto del limite previsto dal “de minimis”.

È necessario, tuttavia, tenere presente che il regolamento Ue 651/2014 in materia di compatibilità di alcune categorie di aiuti con il mercato pone tra le condizioni anche l’incremento occupazionale netto e la densità degli aiuti. Vincoli che devono essere, comunque, rispettati.

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