Agevolazioni

Bonus Sud a misura di apprendistato

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone


L'Inps fornisce, con la circolare 49/2018, le istruzioni relative alle agevolazioni contributive collegate alle assunzioni (o trasformazioni) di determinati lavoratori con contratto a tempo indeterminato nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e in quelle in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna).

Il bonus Sud è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (escluso il premio Inail) sino a 8.060,00 euro annui, riproporzionati in caso di part time. Il beneficio è concesso per 12 mesi con un ammontare massimo pari a 671,66 euro mensili.

Fruitori della facilitazione sono tutti i datori di lavoro che assumono, senza esservi tenuti, nel corrente anno, disoccupati di età compresa tra i 16 e i 34 anni oppure che hanno compiuto i 35 anni ma, oltre allo stato di disoccupazione, non devono aver avuto nei 6 mesi precedenti un impiego regolarmente retribuito. Inoltre, sempre nei 6 mesi precedenti non deve essere esistito un rapporto di lavoro tra chi assume e il lavoratore ovvero tra quest'ultimo e una società controllata (articolo 2359 del codice civile) o che, anche per interposta persona, può essere ricondotta al soggetto che intende fruire dell'esonero.

Sono premiati anche i contratti di apprendistato professionalizzante. A questo riguardo, l'Inps ricorda che l'esonero (nella sua misura massima di 12 mesi) può trovare applicazione durante il periodo formativo (a valere sui contributi dovuti dal datore di lavoro in ragione dello speciale regime previsto per il contratto a contenuto formativo). Ne deriva che, in caso di eventuali rapporti di apprendistato inferiori all'anno, l'agevolazione - oltre a essere riparametrata - non può estendersi al periodo successivo in cui il lavoratore è stato mantenuto in servizio.

Il requisito di disoccupazione e quello consistente nell'assenza di un rapporto di lavoro tra i medesimi soggetti (negli ultimi 6 mesi), sottolinea l'Inps, non sono richiesti in caso di trasformazione di contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato. Su quest'ultimo aspetto l'istituto ribadisce che la trasformazione (o la stabilizzazione entro sei mesi dalla scadenza) fa scattare la restituzione del contributo addizionale Naspi dell'1,40 per cento.

L'agevolazione è settoriale e se ne può beneficiare solo se la prestazione lavorativa viene resa in una delle regioni identificate dal decreto Anpal 2/2018, a nulla rilevando la sede legale dell'azienda e la residenza del lavoratore. Potrebbe dunque verificarsi che alcune aziende, con sede legale in una regione diversa da quelle sopra richiamate, assumano dei lavoratori destinati a operare in una delle località agevolate. In tale circostanza, il datore di lavoro deve presentare istanza all'Inps per ottenere il codice di autorizzazione “0L”.

Riguardo all'identificazione dei rapporti agevolati, l'Inps ricorda che deve trattarsi di assunzioni e di trasformazioni a tempo indeterminato (full o part time) - anche a scopo di somministrazione. Non danno diritto allo sgravio le assunzioni di domestici o di lavoratori a chiamata nonché le altre due tipologie di apprendistato (quello di base e quello di alta professionalità).

Nella circolare si richiama il rispetto dei principi postulati dall'articolo 31 del Dlgs 150/2015, nonché la regolarità contributiva, il rispetto di norme e contratti il cui venir meno interdice l'accesso all'incentivo. In altra parte della circolare documento l'Inps si sofferma sulla compatibilità del bonus sud con la normativa in materia di aiuti di Stato e con gli altri incentivi correnti e sulle modalità di presentazione dell'istanza per ottenere l'esonero.

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