Agevolazioni

Somministrazione, i requisiti per il bonus devono essere raggiunti dall’utilizzatore

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone


Nell'ambito della somministrazione di lavoro, quando la legge per l'accesso agli incentivi prevede la realizzazione di un incremento netto dell'occupazione sulla media dei lavoratori precedentemente occupati, il rispetto della condizione riguarda l'impresa utilizzatrice.
Lo ha chiarito il ministero del Lavoro in risposta a un interpello (3/2018) proposto dall'Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro.

I tecnici ministeriali, muovendo dalla normativa esistente in materia di somministrazione e prendendo spunto da precedenti indirizzi di analogo tenore, ribadiscono un orientamento già consolidato che trasla sull'utilizzatrice condizioni e vantaggi connessi all'assunzione agevolata.

In particolare, l'articolo 31 del Dlgs 150/2015 – che detta i principi generali da osservare al fine di garantire l'applicazione degli incentivi, alla lettera e) prevede espressamente che «con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore».

La disposizione riprende, ribadendone e ampliandone la portata, i principi già presenti nel Dlgs 276/2003. L'articolo 21 del decreto attuativo della legge Biagi, tra l'altro, stabiliva «l'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro».

Ricordiamo che il particolare impianto connesso alla somministrazione prevede l'instaurazione di due contratti: un primo, di tipo subordinato, tra il lavoratore e l'impresa di somministrazione; un secondo, di natura commerciale, tra quest'ultima e il soggetto utilizzatore. In realtà, quando una legge collega all'assunzione di un lavoratore che presenta alcune particolari caratteristiche, delle facilitazioni economiche, quest'ultime spettano al datore di lavoro. Ciò vale anche nella somministrazione per cui, tuttavia, la particolarità del rapporto fa automaticamente slittare il beneficio nella sfera dell'utilizzatore. Infatti, se il somministratore sostiene un minor costo del lavoro, deve – conseguentemente – diminuire l'ammontare delle fatture che presenta all'azienda che utilizza i lavoratori somministrati.

Forse è proprio questa condizione, del tutto peculiare, che ha spinto l'Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro a rivolgersi al ministero. I tecnici ministeriali hanno ribadito la posizione consolidata. Anzi, a ben vedere, il ministero – quasi a volerne individuare l'ovvietà ha richiamato una precedente risposta a interpello (23/2016), con qui è stata fornita l'interpretazione dell'articolo 31, comma 1, lettera f), del Dlgs 150/2015, ancor oggi perfettamente valida e operante.

In tale circostanza, con riferimento all'assunzione di un lavoratore disabile in somministrazione, i tecnici ministeriali specificarono che per fruire degli incentivi economici previsti dall'articolo 13, della legge 68/1999 il calcolo dell'incremento occupazionale netto della forza lavoro «deve essere effettuato rispetto ai lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice secondo il criterio convenzionale di derivazione comunitaria dell'unità di lavoro annuo – Ula (si veda la circolare Inps 99/2016 paragrafo 5.3.)».

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