Agevolazioni

Condizioni per accedere al bonus ricerca e sviluppo per investimenti

di Salvatore Servidio

L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 22 giugno 2018, n. 46/E, fornisce nuovi chiarimenti in ordine alla qualificazione, agli effetti della disciplina del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del Dl 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come sostituito dall'articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, delle attività poste in essere nell'ambito del processo di produzione fieristica.
L'art. 3, comma 1, del Dl n. 145/2013, in particolare, riconosce a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, «a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020», un credito di imposta commisurato alle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Si ricorda a tal fine che il bonus ricerca e sviluppo consiste in un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute – imputabili ai singoli periodi agevolati in base alle regole generali di competenza dell'articolo 109 del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 – ed è riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti incrementali in ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Al netto degli ulteriori requisiti richiesti, si specifica che il credito d'imposta del 50% sulle attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto in relazione alla spese incrementali rispetto alla media di investimenti effettuati nel triennio precedente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015.
Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che i costi sostenuti tra quelli ammissibili all'agevolazione siano di importo almeno pari a 30mila euro. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione fino all'importo massimo annuale di 20 milioni di euro.
Con decreto interministeriale del ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il ministero dell'Economia e Finanze del 27 maggio 2015, sono state adottate le disposizioni applicative necessarie al funzionamento dell'incentivo, mentre l'agenzia delle Entrate ha fornito i principali chiarimenti con le Circolari 16 marzo 2016, n. 5/E e 27 aprile 2017, n. 13/E.

Il caso analizzato dalle Entrate - La problematica posta all'attenzione dell'Amministrazione finanziaria riguarda una società (Alfa) che svolge attività di supporto all'organizzazione di manifestazioni fieristiche, congressi, nonché ogni altra manifestazione finalizzata alla diffusione e alla conoscenza di beni e servizi.
Alfa ha effettuato alcuni investimenti per realizzare un progetto in relazione al quale ha avviato un programma di riorganizzazione dei processi industriali in una logica di "smart factory", finalizzato:
- all'integrazione della catena logistica di produzione della fiera tramite l'inclusione di «tutti i processi relativi a visitatori, espositori e fornitori in una prospettiva di aumenti di efficacia ed efficienza»;
- all'avvicinamento dei servizi alle persone.
Sotto l'aspetto pratico, il programma ha ad oggetto la «progettazione, programmazione e realizzazione di software, di servizi web, app e di impianti tecnologici, destinati a supportare l'intero processo di produzione fieristica».
Si è perciò chiesto se le attività sopra descritte possono essere considerate come attività di ricerca e sviluppo per le quali è possibile beneficiare del credito d'imposta in questione.
L'agenzia delle Entrate ha risposto negativamente al quesito, in quanto, nel caso di specie, non sarebbero soddisfatti i requisiti (a) della novità e (b) del rischio finanziario, tipici degli investimenti in ricerca e sviluppo.
Al contrario, gli investimenti effettuati dalla società istante costituiscono a tutti gli effetti delle attività ordinarie poste in essere per realizzare programmi di investimenti in beni strumentali (materiali e immateriali) necessari per la realizzazione delle attività caratteristiche dell'impresa, trattate in bilancio alla stregua di immobilizzazioni.
Il documento di prassi ha precisato che le tecnologie d'avanguardia adottate e introdotte da Alfa consistono in tecnologie «già disponibili e ampiamente diffuse in tutti i settori economici (incluso quello dei servizi)».
Alfa ha posto in essere attività aventi la funzione di realizzare un programma di investimenti in capitale fisso, ossia in beni strumentali (immateriali e materiali) che sono impiegati direttamente in fase di realizzazione di quelle che sono le attività caratteristiche dell'impresa, e che vanno trattati alla stregua di immobilizzazioni.
Ragioni per cui, sulla base di quanto precisato nel parere espresso dal ministero dello Sviluppo economico, l'agenzia Entrate ha ritenuto che la società Alfa non possa fruire del "credito di imposta ricerca e sviluppo" in riferimento agli investimenti in oggetto.

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