Agevolazioni

Formazione 4.0, bonus da estendere alle reti d’impresa

di Emanuele Reich e Franco Vernassa

L’Area politiche fiscali di Confindustria ha pubblicato una circolare sul credito d'imposta per le spese di formazione dei concernenti le tecnologie del Piano nazionale Industria 4.0, sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (legge 205/2017, articolo 1, commi 46-56 e Dm 4 maggio 2018). Poiché l'agevolazione riguarda solo il 2018 ed il decreto di attuazione è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 22 giugno 2018, sarebbe opportuna una certa celerità nella risposta ad alcuni fondamentali quesiti/dubbi operativi sottolineati nella circolare di Confindustria, nonché da valutare l'opportunità di prorogare il termine di maturazione del beneficio.

Confindustria ricorda che il credito, secondo il Dm 4 maggio 2018:

riguarda tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti e gli enti non commerciali che esercitano attività commerciale (articolo 2); per Confindustria dovrebbero rientrare anche i consorzi e le reti d'impresa;

matura con tetto massimo di 300mila euro a favore delle imprese che effettuino, nel 2018, investimenti per la formazione del personale nelle materie aventi ad oggetto le “tecnologie abilitanti”, cioè quelle che, grazie all'interconnessione tra settori, possono essere applicate alle imprese (articolo 3). La circolare descrive le attività ammissibili , suggerendo che, considerato l'elevato tecnicismo della materia, sarebbe utile individuare un organismo tecnico abilitato a risolvere i dubbi delle imprese;

spetta nella misura del 40% del costo aziendale riferito alle ore o alle giornate dei dipendenti impiegati nella formazione (articolo 5);

è utilizzabile in compensazione tramite F24 dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento delle spese (articolo 5). Confindustria evidenzia che l'articolo 6 subordina la possibilità di utilizzare il credito in compensazione all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile.

Per il personale dipendente le spese agevolabili riguardano sia l'acquisizione sia il consolidamento delle competenze relative alle tecnologie elencate nel Dm; per il personale in apprendistato sono ammissibili solo le attività relative all'acquisizione delle competenze (articolo 3). Per Confindustria non è chiaro se sia possibile collocare tra i dipendenti i soggetti con rapporti di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente, nonché i rapporti di somministrazione; una soluzione positiva parrebbe ragionevole e conforme alle finalità del beneficio.

La formazione va disciplinata in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati e ad ogni dipendente andrà consegnata l'attestazione della partecipazione (articolo 3). Confindustria sottolinea di avere siglato con Cgil, Cisl e Uil il 5 luglio 2018 un accordo per regolare le modalità di sottoscrizione di tali intese.

Resta da chiarire da parte di Mise ed Entrate se siano agevolabili le spese in mancanza del previo accordo collettivo aziendale o territoriale; tenuto conto del ritardo del Dm attuativo si potrebbe cioè intendere che il contratto collettivo stipulato successivamente allo svolgimento delle attività formative possa avere una funzione “ricognitiva” che consenta la fruizione dell'agevolazione.

Un altro chiarimento riguarda un concetto che emerge dalla relazione illustrativa al Dm, dove si chiarisce che le attività formative nel contratto collettivo possano derivare anche da “opportune integrazioni” di contratti già siglati e depositati. Confindustria auspica che l'integrazione possa riguardare anche solo la formazione.

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