Agevolazioni

Maxibonus salvo se il bene è sostituito

di Luca Gaiani

Iperammortamento solo su beni impiegati in strutture produttive italiane. Per gli investimenti realizzati dopo il 14 luglio 2018, si introduce un nuovo requisito territoriale e scatta un periodo minimo di detenzione in Italia dei beni iperammortizzabili. Con la conversione in legge del Dl 87/2018 diventa definitiva la stretta sui beni industria 4.0. La penalizzazione, che si traduce nella tassazione delle quote già dedotte, non opera in caso di investimenti sostitutivi oppure se il trasferimento all’estero è solamente temporaneo e riguarda beni ordinariamente impiegabili in più siti.

L’articolo 7 del decreto Dignità introduce un requisito per l’iperammortamento prevedendo che l’agevolazione riguarda solo i beni destinati a strutture produttive italiane. Si prevede inoltre un vincolo di possesso e di localizzazione pari all’intero periodo di fruizione del beneficio. In pratica, qualora il bene venga ceduto a tiolo oneroso oppure trasferito all’estero prima che sia terminata la deduzione fiscale delle quote di ammortamento (con relativa maggiorazione del 150%), l’impresa dovrà effettuare una variazione in aumento al proprio reddito pari all’ammontare delle quote in precedenza dedotte, senza applicazione di sanzioni o interessi. La durata del vincolo è pari, per i beni acquistati, al tempo di ammortamento fiscale di cui al Dm 31 dicembre 1988, mentre resta da chiarire, nel caso di investimenti in leasing, se, oltre al periodo di deduzione dei canoni, rilevi anche il successivo ammortamento del prezzo di riscatto. La norma, che riguarda gli investimenti realizzati dopo il 14 luglio 2018 (entrata in vigore Dl 87) e non si estende al superammortamento del 40% può essere evitata in due casi.

In primo luogo, il beneficio viene mantenuto se, nello stesso esercizio in cui avviene la cessione o la delocalizzazione oltrefrontiera, si effettua un investimento sostitutivo in un bene nuovo con caratteristiche tecniche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A) alla legge 232/2016 e si procede alla relativa interconnessione. In questo caso, la disapplicazione della norma è integrale se il costo del nuovo bene è superiore o uguale a quello del bene dismesso. Se invece l’importo dell’investimento sostitutivo è inferiore a quello originario, si dovranno tassare le quote di iperammortamento già dedotte, calcolate in proporzione alla differenza tra i due valori. Ad esempio, se viene ceduto anzitempo un bene 4.0 di costo originario pari a mille, con quote di iperammortamento dedotte per 400, e si effettua nello stesso anno un investimento sostitutivo e interconnesso di 700, l’impresa “salverà” il 70% di 400 (280) mentre dovrà tassare con variazione in aumento il restante 30%, pari a 120.

Non scatta il recupero delle quote dedotte anche nel caso di delocalizzazione di beni agevolati che, per loro stessa natura, siano destinati all’utilizzo in più sedi produttive e che vengono trasferiti all’estero solo in via temporanea. Questa salvaguardia, introdotta in sede di conversione del decreto, si riferisce principalmente a macchinari impiegati da imprese di costruzione nei diversi cantieri in cui esse svolgono ordinariamente la propria attività. Casistiche analoghe potrebbero riguardare imprese che svolgono attività di ricerca in mare, o quelle che effettuano lavorazioni e installazioni presso la sede dei clienti avvalendosi di e macchine interconnesse. Le caratteristiche di queste macchine localizzabili in più unità produttive come pure la durata “temporanea” dell’utilizzo dovranno essere indicate nelle istruzioni dell’Amministrazione finanziaria.

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