Agevolazioni

Piemonte, accordo per l’inserimento lavorativo dei disabili gravi

di Michele Regina

In Piemonte sono stati regolati i requisiti delle convenzioni in base alle quali è possibile computare nella quota d'obbligo della legge n. 68/1999 i disabili in condizioni di gravità, assunti dalle cooperative sociali a cui sono commissionate commesse di lavoro.

Il 12 settembre 2018 la Regione Piemonte e le Parti sociali rappresentate nella Commissione Regionale di Concertazione hanno sottoscritto l'Accordo Quadro per la stipula di convenzioni finalizzate all'inserimento nel mercato del lavoro delle persone disabili che presentano difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

Per un periodo sperimentale di tre anni verrà consentito di dare attuazione in Piemonte alle previsioni dell'articolo 14 del Dlgs n. 276/2003 relativamente alla possibilità per i datori di lavoro di assolvere gli obblighi occupazionali di cui alla richiamata legge n. 68/1999, computando nella quota d'obbligo le persone disabili assunte dalle cooperative sociali alle quali essi stessi abbiano conferito specifiche commesse di lavoro.

L'Accordo quadro definisce il quadro regolatorio circa le modalità di adesione delle imprese, i criteri di individuazione dei lavoratori disabili da inserire in cooperativa, il numero dei lavoratori computabili nella quota d'obbligo, in funzione del valore della commessa, nonché i limiti percentuali massimi di copertura.

In particolare, l'Accordo definisce e regola quanto di seguito:

• i lavoratori interessati, che sono quelli che hanno particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, i quali si trovino «in condizione di gravità» ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e cioè abbiano un'autonomia personale ridotta, tale da rendere necessario un «intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione»;
• questi soggetti sono assunti , mediante contratto a termine, anche part-time, di durata non inferiore a 12 mesi, da una cooperativa sociale, o consorzio di cooperative, a cui l'impresa interessata conferisca una o più commesse di lavoro, concordandone durata, oggetto, luogo e modalità in un apposito «contratto di affidamento»;
• sulla scorta di quanto concordato nell'affidamento della commessa , il datore di lavoro e la cooperativa devono stipulare con il Centro per l'Impiego competente per territorio una convenzione di inserimento lavorativo, acquisito il parere non vincolante della Commissione Regionale di Concertazione;
• nei 30 giorni successivi alla stipula della convenzione, il Cpi competente per territorio individua, in accordo con la cooperativa sociale, i lavoratori disabili da inserire;
• per la durata della commessa, il datore di lavoro computa i lavoratori disabili assunti dalla cooperativa sociale ai fini della copertura della propria quota d'obbligo di cui alla legge n. 68/1999.

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