Agevolazioni

Formazione 4.0 senza bussola sul bilancio «revisionato»

di Giorgio Gavelli

Quali sono le società che possono evitare la certificazione del revisore legale ai fini della legittima fruizione del credito d’imposta «formazione 4.0»?

A poche settimane dal termine dell’agevolazione – prevista per le spese sostenute «nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017» – le imprese si interrogano sulla corretta realizzazione degli adempimenti, come quello di certificazione delle spese. Non solo, infatti, gli obblighi documentali risultano particolarmente importanti in un bonus «automatico», ma va anche considerato che l’articolo 5, comma 4 del decreto attuativo 4 maggio 2018 assoggetta l’utilizzo in F24 del credito d’imposta sia all’inizio del periodo d’imposta successivo che, esplicitamente, «all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione». L’assolvimento di questo onere, quindi, ha effetto sia sulla spettanza che sul momento di utilizzo. Sul punto si riscontrano perplessità che né il decreto né la relazione risolvono.

Sia la legge istitutiva che il decreto prevedono che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa debbano risultare da certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale e conservata unitamente al bilancio; in mancanza, l’impresa deve rivolgersi a un revisore legale esterno o a una società di revisione.

Tuttavia, l’ultimo periodo del comma 53 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2018 afferma che «le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma», statuizione che, sin dall’inizio, è sembrata imprecisa. Il decreto attuativo e la relazione accompagnatoria non dispongono alcuna esenzione dalla certificazione, distinguendo solo tra soggetti tenuti all’obbligo di revisione legale e soggetti esclusi.

Ricordiamo che, per il credito d’imposta ricerca e sviluppo - che potremmo prendere a paragone trattandosi di un’agevolazione vigente -, è stato previsto l’esonero dalla certificazione a cura del revisore legale da parte «delle imprese con bilancio certificato», che è dizione assai più precisa e comprensibile di «imprese con bilancio revisionato». Tutti gli enti soggetti a controllo contabile hanno il «bilancio revisionato» – nel senso di soggetto a revisione –, mentre solo alcune delle società tenute al controllo contabile hanno il «bilancio certificato». Non si comprende se la differenza tra i due testi sia un refuso o se il legislatore volesse ampliare il novero delle imprese escluse dall’adempimento.

Per il credito d’imposta R&S, la circolare 5/E/2016 ha precisato che «ai fini dei successivi controlli, le imprese con bilancio certificato sono comunque tenute a predisporre la documentazione contabile idonea a dimostrare la spettanza del credito di imposta». Per le sole imprese non soggette a revisione legale, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, fino a 5mila euro e nel rispetto del limite complessivo di 300mila euro.

L’articolo 5, comma 4 del decreto 4 maggio 2018 prevede che «ai soli effetti dell’individuazione del momento di decorrenza della utilizzabilità in compensazione del credito d’imposta, le spese relative all’obbligo di certificazione contabile si considerano sostenute nello stesso periodo agevolabile». Anche in questo caso emerge la similitudine con il credito d’imposta R&S, per il quale la circolare 13/E/2017, nell’affrontare il caso in cui le spese agevolabili sono sostenute nel periodo d’imposta «n» mentre quelle di certificazione nel periodo «n+1», aveva osservato che «è consentito utilizzare in compensazione a decorrere dall’anno n+1, e più precisamente dal giorno successivo alla data di ultimazione della prestazione del certificatore, il credito di imposta corrispondente alle spese per la certificazione contabile, fermo restando, ai fini della deducibilità dal reddito di impresa, la loro imputazione per competenza nell’anno n +1».

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